Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

FOLIA THEOLOGICA ET CANONICA (2021) 189-204 Filippo Iannone, O.Carm. LA PARROCCHIA NELLA NUOVA ISTRUZIONE DELLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO: ALCUNI RILIEVI CANONISTICI I. NATURA GIURIDICA, CONTENUTI E FONTI DEL DOCUMENTO; II. LA PARROCCHIA “COMUNITÄ DI FEDE-li”; III. Raggruppamenti di parrocchie, I. Vicariati Foranei, 2. Zone pastorali, 3. Unita pasto­rale; IV. Consigli parrocchiali; V. Il MINISTERO DEL PARROCO: LA “cura pastorale” esercitata in collaborazione con altri presbiteri e laici; Conclusione Keywords: Congregation for Clergy, concept of parish, associations of parishes, foraneal vicariate foranean, pastoral zone, parish administrator, “joint parish priest”, collaborators for pastoral care I. NATURA GIURIDICA, CONTENUTI E FONTI DEL DOCUMENTO Il documento La conversione pastorale della comunitá parrocchiale al servi­­zio della missione evangelizzatrice della Chiesa (in seguito Istruzione) é una istruzione1, che ha raccolto ed esplicitato la normatíva codiciale, nonché le disposizioni emanate dalia Suprema Autoritá dopo la promulgazione del Co­dice di diritto canonico, riguardo alia parrocchia. Un’istruzione, come recita il can. 34, é destinata a «rendere chiare le disposizioni delle leggi e a sviluppare e determinare i procedimenti nell'eseguirle», quindi non contiene nuove leggi ma intende facilitare I’applicazione di quelle esistenti1 2. La nostra Istruzione ha, quindi, lo scopo di richiamare all’attenzione dei Pastori la legge universale della Chiesa riguardo ad una antica e sempre valida istituzione ecclesiale, che ha come fine principale l’evangelizzazione e la cura pastorale degli uomini e delle donne ehe hanno accolto il Vangelo e desiderano viverlo. E come tutte le strutture della Chiesa per realizzare la sua missione, 1 II Documento, approvato dal Papa, porta la data del 29 giugno 2020 ed é stato pubblicato il 20 luglio 2020 (Cfr. Communicationes LII. [2020] 427-467). 2 La costituzione apostolica Pastor bonus nell’art. 18 chiaramente afferma «I dicasteri non pos­­sono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione dei Sommo Pon­­tefice» (in Enchiridion Vaticanum XI. 535).

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