Folia Theologica et Canonica 9. 31/23 (2020)

Ius canonicum

250 JUAN IGNACIO ARRIETA pubblicare nella propria pagina web le principali risposte ehe ritenevamo po­­tevano avere interessé generale. II valore giuridico di queste risposte private non é altro ehe quello attribuito dal can. 19 alia praxis curiae. La recente riforma processuale poggia, infine, suH’autoritá e la potestá del vescovo diocesano18. “La figura del vescovo diocesano/giudice - lo ricordö il Papa in una Udienza lo seorso mese di novembre - é 1’architrave, il principio costitutivo e belementő discriminante dell’intero processo breviore, istituito dai due motu proprio”. É il vescovo ehe viene posto come garante del princi­pio delLindissolubilitá del matrimonio, ma é anche lui che, in termini ancora piú generali, deve decidere sull’organizzazione dell’amministrazione della giustizia nella propria diocesi, con la possibilitá, ovviamente, ehe un successi­vo vescovo possa ritenere opportuno modificarla. Öltre al chiaro ruolo ehe gli spetta nel processo breve, compete al vescovo diocesano decidere come orga­­nizzare l’amministrazione giudiziaria della diocesi, e le norme ora date ne forniscono i necessari strumenti19. Öltre ai due canoni menzionati ehe indirettamente sono stati modificati dal motu proprio Mitis Iudex, cioé, i cann. 1421 e 1423 CIC, occorrerá anche ret­­tificare i richiami numerici fatti dai cann. 1425 §1, 1°, 1425 §4 e 1639 §1 CIC per adeguarli ai contenuti dei rispettivi canoni, secondo il progetto giá da tem­po presentato. III. La concordanza dei due codici canonici Una seconda rilevante modifica dei testi dei Codice avene con il motu proprio De Concordia inter Codices, promulgato il 31 maggio 201620, ehe apporto variazioni a ben dieci canoni dei Codice latino dei 1983 per armonizzarli alie soluzioni tecniche in ambito pastorale adottate dal Codice orientale dei 1990. La asincronia temporale dei due testi e il metodo di lavoro delle rispettive Commissioni di revisione, aveva impedito al Codice latino di arricchirsi di soluzioni tecniche confluite nel Codex Canonum Ecclesiarum orientalium ehe tendevano ad agevolare determinate situazioni provenienti dalia diversitä di Chiese sui iuris di appartenenza o nel rapporto con battezzati acattolici. Dell’argomento si era occupato il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dal settembre 2007, dietro incarico ricevuto da Benedetto XVI. Diverse Com­18 Berzosa Martinez, C. R., EI obispo como juez, según las cartas apostólicas, motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus ” y "Mitis et Misericors Iesus ”, in Revista Espanola de Derecho Canonico 75 (2018) 43-79. Horta Espinoza, J., La potestad judicial del Obispo en el M.P Mitis Iudex, in Ius canonicum 57 (2017) 637-661. 19 Franciscus, Udienza al Corso organizzato dal Tribunate della Rota Romana (25 nov. 2017): L’Osservatore Romano (26 nov. 2017) 7. 20 Cfr. Franciscus, M.P. De concordia inter Codices (31 mai. 2016): AAS 106 (2016) 602-606.

Next

/
Oldalképek
Tartalom