Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

L’IDONEITÄ AL PRESB ITERATO NEL DECRETO DI GRAZIANO 295 didato manterrä la continenza in futuro (védi D.34 dpc.6). Tuttavia, non va mai dimenticata l'importanza di mantenere non il rigore, ma il vigore della discipli­na canonica, che agisce in tanti casi con una funzione educativa e preventiva o inibitoria contro i possibili disturbi19. É noto come la disciplina antica della Chiesa latina ammetteva ancora ehe le persone sposate entrassero al sacerdozio. Tuttavia, la tendenza a vietare questa situazione é iniziata molto presto, come evidenziato dal testo attribuito al c. 2 del Consiglio Arelatense (s. V), raccolto da Graziano in D.28 c.62". In ogni caso, i candidati dal suddiaconato in su erano tenuti a promettere continenza perpetua; e se non la vivevano, questo era causa sufficiente per Tespulsione dal ministero sacro o la privazione delbufficio e il beneficio (si veda, ad esempio: D.27 c.l e D.28). Infatti, tutta la D.28 é dedicata alia castitä e la continenza in cui il clero deve vivere, anche siano sposati previamente. Le contraddizioni con alcuni testi in cui 1’uso dei matrimonio é permesso ai chierici dei diversi ordini, e anche -almeno apparentemente- il matrimonio di diaconi e chierici, sono ri­­solti da Graziano in ragione delle distinzioni di tempo e luogo21. In tutto questo contesto si capisce ehe la continenza é una grazia concessa da Dio. Cio appare nettamente nel c.l dei Concilio II di Toledo22. Si puö vedere perfettamente attraverso questi testi - sedimentanti nel corso dei secoli nell’ordinamento canonico - come Tautorita della Chiesa ha tentato con tutti i tipi di strumenti fare un’esigente selezione dei candidati agli ordini sacri per raggiungere un elevato standard di qualitä umane e spirituali. La ragio­ne ultima é sempre il carattere sacro dei ministero ehe sono chiamati a esercitare. IV. Divieti e impedimenti Per trattare in modo piü sistematico i vari elementi, mi é sembrato conveniente organizzarli in due gruppi secondo questi divieti procedano in senso ampio “ex defectu” o “ex delicto”. 19 “Si lapsis ad suum ordinem reuertendi licentia conceditur uigor canonicae proculdubio frangitur disciplinae, dum pro reuersionis spe prauae actionis desideria quis concipere non formidat”: D.50C.1. 20 “In coniugio constitutus ad sacerdotium assumi non debet. Item ex Concilio Arelatensi II [c. 2], Assumi aliquem ad sacerdotium in coniugii uinculo constitutum non oportet, nisi fuerit promis­sa conuersio”. 21 “Illud autem Neocesariensis et Anchiritanae sinodi uel ex tempore, uel ex loco intelligitur: ex tempore, quia nondum introducta erat continentia ministrorum altaris; ex loco quia utraque si­­nodus orientalis est, et orientalis ecclesia non suscipit generale uotum castitatis”: D.28 dpc. 13. 22 “...quibus si gratia castitatis (Deo inspirante) placuerit, et promissionem castimoniae suae abs­que coniugali necessitate se spoponderint seruaturos, qui tanquam appetitores arctissimae uiae lenissimo iugo Domini subdantur, ac primum subdiaconi ministerium, habita probatione profes­sionis suae, a uicesimo anno suscipiant”: D.28 c.5.

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