Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
202 BRUNO ESPOSITO, O.P. tenti neirambito del Diritto canonico, che non si esaurisce al matrimonio ed alia parte processuale, o si vuole sanare in qualche modo una situazione presente di inadeguatezza da parte dei tribunali, o infine, abbassare il livello degli studi. quasi insinuando ehe il processus brevior non necessiti di operatori preparati tanto quanto per il processo ordinario, amministrativo o penale, ovvero per gli altri uffici ecclesiastici. Infatti, qualche domanda, si pone anche riguardo al fatto ehe Ylstruzione sembra nascere non tanto per la promozione dei Diritto canonico in quanto tale, chiamato a servire le relazioni tra i membri dei Popolo di Dio81, come strumento di caritä, e dunque come ‘‘riforma” migliorativa degli studi82, ma per un livello specifico come quello processuale canonico-matrimoniale, peraltro brevior, il quale costituisce solo una species dei processo matrimoniale; species ehe a sua volta costituisce comunque una minima parte dei processi matrimoniali (ossia solo quelli nei quali la nullitä sia manifesta sin dal principio)83. Conferma di quanto si va dicendo sta al § 3. B. de\VIstruzione. ove di paria di soggetti “(...) ben formati in Diritto Canonico, anche non (ancora) in possesso di un grado di Licenza o Dottorato”84. Trattasi, con tutta evidenz.a. di un ossimoro, ehe porta a prescindere dalle reali competenze giuridiche necessarie per tutti gli operatori, e che potenzialmente inietta nel sistema degli studi un virus, destinato a creare un livello, con una formazione epidermica. tendenzialmente giuspositivista (il diritto é solo la norma positiva imparata a memoria) capace solo di un “processetto veloce”, e dunque in senso contrario a quanto la riforma ed il piü recente magistero paiono indicare. Ragioni per le 81 “Sotto questo punto di vista, ritorna impellente l’invito di Benedetto XVI nella Lettem ai seniinaristi, ma valido per tutti i fedeli: ‘Imparate anche a comprendere e - oso dire - ad amare il diritto canonico nella sua necessitä intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una societä senza diritto sarebbe una societä priva di diritti. Il diritto é condizione delLamore' (IX ottobre 2010). Nulla est charitas sine iustitia” (Francesco, Messaggio in occasione tlel XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio luris Canonici Promovendo (30-IX-2017): http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/docu ments/papa-francesco_20170930_codice-diritto-canico.html (consultato il 17-XI-2018). 82 Sull’argomento sarebbe di indubbio vantaggio il conoscere la storia moderna dei Diritto canonico e dei suo insegnamento. Per tutti si rinvia alia monumentale opera di Fantappié, C.. Cliiesn Romana e modernitä giuridica, II. Milano 2008. 83 L’impressione, emersa anche durante 1’incontro con i Decani e Presidi di tutte le Istituzioni di Diritto canonico nel mondo cattolico (Roma 20-21 ottobre 2016), é che gli ultimi interventi di riforma degli studi in Diritto canonico siano preoccupati quasi esclusivamente dei livello e ambito processuale. A riprova si veda: Navarro, L., Le Istituzioni di Diritto canonico. Dal decreto “Novo Codice" ad oggi, in Educatio Catholica 2 (2016) 57-67. 84 La tendenza registrata in questi ultimi decenni in varie parti dei mondo, di rendere accademiche le varie esperienze professionali o comunque di lavoro, non credo abbia contribuito ad elevare il livello e la qualitä dei diversi centri accademici e di conseguenza la preparazione e la competenza delle persone ivi formate. Questo vale in modo particolare per Lambito giuridico dove teória ed esperienza devono coniugarsi, ma dove la preparazione e la conoscenza a livello intellettuale conserva una sua insostituibile prioritä: “theoria sine praxis sicut rota sine axis”; “theoria sine praxi currus sine axi, praxis sine theoria caecus in via”.