Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

202 BRUNO ESPOSITO, O.P. tenti neirambito del Diritto canonico, che non si esaurisce al matrimonio ed alia parte processuale, o si vuole sanare in qualche modo una situazione presente di inadeguatezza da parte dei tribunali, o infine, abbassare il livello degli studi. quasi insinuando ehe il processus brevior non necessiti di operatori preparati tanto quanto per il processo ordinario, amministrativo o penale, ovvero per gli altri uffici ecclesiastici. Infatti, qualche domanda, si pone anche riguardo al fat­­to ehe Ylstruzione sembra nascere non tanto per la promozione dei Diritto ca­nonico in quanto tale, chiamato a servire le relazioni tra i membri dei Popolo di Dio81, come strumento di caritä, e dunque come ‘‘riforma” migliorativa degli studi82, ma per un livello specifico come quello processuale canonico-matrimo­­niale, peraltro brevior, il quale costituisce solo una species dei processo matri­moniale; species ehe a sua volta costituisce comunque una minima parte dei processi matrimoniali (ossia solo quelli nei quali la nullitä sia manifesta sin dal principio)83. Conferma di quanto si va dicendo sta al § 3. B. de\VIstruzione. ove di paria di soggetti “(...) ben formati in Diritto Canonico, anche non (ancora) in possesso di un grado di Licenza o Dottorato”84. Trattasi, con tutta evidenz.a. di un ossimoro, ehe porta a prescindere dalle reali competenze giuridiche ne­cessarie per tutti gli operatori, e che potenzialmente inietta nel sistema degli studi un virus, destinato a creare un livello, con una formazione epidermica. tendenzialmente giuspositivista (il diritto é solo la norma positiva imparata a memoria) capace solo di un “processetto veloce”, e dunque in senso contrario a quanto la riforma ed il piü recente magistero paiono indicare. Ragioni per le 81 “Sotto questo punto di vista, ritorna impellente l’invito di Benedetto XVI nella Lettem ai senii­­naristi, ma valido per tutti i fedeli: ‘Imparate anche a comprendere e - oso dire - ad amare il diritto canonico nella sua necessitä intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una societä senza diritto sarebbe una societä priva di diritti. Il diritto é condizione delLamore' (IX ottobre 2010). Nulla est charitas sine iustitia” (Francesco, Messaggio in occasione tlel XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio luris Canonici Promovendo (30-IX-2017): http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/docu ments/papa-francesco_20170930_codice-diritto-canico.html (consultato il 17-XI-2018). 82 Sull’argomento sarebbe di indubbio vantaggio il conoscere la storia moderna dei Diritto canoni­co e dei suo insegnamento. Per tutti si rinvia alia monumentale opera di Fantappié, C.. Cliiesn Romana e modernitä giuridica, II. Milano 2008. 83 L’impressione, emersa anche durante 1’incontro con i Decani e Presidi di tutte le Istituzioni di Diritto canonico nel mondo cattolico (Roma 20-21 ottobre 2016), é che gli ultimi interventi di riforma degli studi in Diritto canonico siano preoccupati quasi esclusivamente dei livello e am­bito processuale. A riprova si veda: Navarro, L., Le Istituzioni di Diritto canonico. Dal decre­to “Novo Codice" ad oggi, in Educatio Catholica 2 (2016) 57-67. 84 La tendenza registrata in questi ultimi decenni in varie parti dei mondo, di rendere accademiche le varie esperienze professionali o comunque di lavoro, non credo abbia contribuito ad elevare il livello e la qualitä dei diversi centri accademici e di conseguenza la preparazione e la competen­­za delle persone ivi formate. Questo vale in modo particolare per Lambito giuridico dove teória ed esperienza devono coniugarsi, ma dove la preparazione e la conoscenza a livello intellettuale conserva una sua insostituibile prioritä: “theoria sine praxis sicut rota sine axis”; “theoria sine praxi currus sine axi, praxis sine theoria caecus in via”.

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