Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

LA NUO VA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITA...197 7. Titolo VII —1 Gradi Accademici ed altri titoli76 (Const. Ap., Artt. 45-52) 27. Art. 35. Nelle Universitä o Facoltä ecclesiastiche, canonicamente erette o app­­rovate. i gradi accademici vengono conferiti per autoritä della Santa Sede. 28. Art. 36, § 2. Pubblicare la dissertazione informa elettronica e ammissibile, se l’ordinamento degli studi lo prevede e ne determina le condizioni in modo che la sua permanente accessibilitä sia garantita. 29. Art. 37. Un esemplare in forma cartacea delle dissertazioni pubblicate dev’es­­sere inviato alia Congregazione per l’Educazione Cattolica. Si raccomanda di inviame una copia anche alle Facoltä ecclesiastiche, quelle almeno della propria regione, che si occupano delle medesime scienze. 30. Art. 39. Nei Paesi per i quali le convenzioni internazionali stipulate dalia San­ta Sede lo richiedono e nelle istituzioni delle quali le autoritä accademiche lo ritengono opportuno, ai documenti autentici dei gradi accademici si aggiunga un documento con ulteriori informazioni riguardo al percorso di studi (per esempio il Diploma Supplement). 31. Art. 41. Affinché una Facoltä, öltre ai gradi accademici conferiti per autoritä della Santa Sede, possa conferire altri titoli, é necessario: 1° ehe la Congregazione per l’Educazione Cattolica abbia dato il nulla osta per il conferimento dei rispettivo titolo; 2° ehe il rispettivo ordinamento degli studi stabilisca la natura dei titolo, in­dicando espressamente ehe non si íratta di un grado accademico conferito per autoritä della Santa Sede; 3° ehe lo stesso Diploma dichiari ehe il titolo non é conferito per autoritä della Santa Sede. 76 In SCh/Ord. solo De Gradibus Academicis.

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