Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
188 BRUNO ESPOSITO, O P. III. NORNE FINALI 35. Art. 89, § 1. Le singole Universitä o Facoltä devono presentare i propri Statuti e Vordinamento degli studio riveduti secondo questa Costituzione, alia Congre - gazione per l’Educazione Cattolica entro 1’8 dicembre 2019. § 2. Eventuali modifiche agli Statuti o all’ordinamento degli studi necessitano dell’approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica. In questo articolo, ora diviso in due paragrafi, sono significative e non prive di conseguenze una ‘omissione’ e un’aggiunta. Infatti, diversamente ehe in SCIi. l’eventuale non presentazione al competente Dicastero degli Statuti rivisti in accordo con VG e VG/Ord. non fa scattare ipso facto la cessazione del diritto di conferire i gradi accademici. Invece, nel nuovo § 2, si dispone che ogni eventuale, successiva modifica all’approvazione degli Statuti di una Universitä o di una Facoltä al cui interno viene previsto 1’ordinamento degli studi, ovvero il solo cambiamento di questo, dovrä essere sempre e in ogni caso approvata dalia Congregazione per 1’Educazione Cattolica. 36. Art. 91. Gli Statuti e Fordinamento degli studi delle nuove Facoltä dovranno essere approvati 'ad experimentum’, cosi ehe, entro tre anni dali’approvazione, possano essere perfezionati al fine di ottenere 1’approvazione definitiva. La nuova specificazione é che 1’approvazione degli Statuti e delFordinamento degli studi ad experimentum riguarda solo le nuove Facoltä, quindi quelle che saranno approvate successivamente all’entrata in vigore della nuova Costituzione. Con cio si chiarisce in modo definitivo Viter che esse dovranno prevedere. ma si ricorda anche alle Facoltä giä erette il dovere di impegnarsi seriamente nel lavoro di redazione dei nuovi Statuti, in quanto per sé destinati a durare nel tempo e non a essere continuamente cambiati“. 37. Art. 93, § 2. Solo la Congregazione per l’Educazione Cattolica puö dispensare dall’osservanza di qualche articolo di questa Costituzione o delle ‘Ordinationes’ oppure degli Statuti e deli’ordinamento degli studi approvati delle singole Universitä o delle Facoltä. 66 66 “Leges sunt mutandae: non tarnen pro quacumque melioratione, sed pro magna ultilitate vel necessitate” (S. Th,, I-II, 97, 2, ad 2“”). Cf anche Busoni, A., Leggi e strutture: fissitä <> camhiamento? Che ne pensa S. Tommaso?, in Rivista di Ascetica e Mistica 43 (1974) 91-102.