Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

178 BRUNO ESPOSITO, O.P. zione Cattolica provveda a dare utili direttive riguardo all’individuazione del personale amministrativo e di servizio e al loro coinvolgimento aH’interno del­la comunitä accademica. In mold casi si tratta di persone che, alia luce della loro lunga permanenza ed esperienza, potranno dare un utile e significativo contributo al bene dei centri accademici ecclesiastici. Per questo, dovrebbero avere una certa ‘voce in capitolo’ e sentirsi cost maggiormente corresponsabili. 6. Titolo VI—L’Ordinamento degli Studi 13. Art. 41. Le lezioni, soprattutto nel ciclo istituzionale, si devono tenere obbliga­­toriamente e devono essere frequentate dagli studenti secondo le norme che l’ordinamento degli studi provvederä a determinare. In questo caso il cambiamento é a livello terminologico e risulta maggiormente preciso, con il passaggio da ‘Statuti’ a ‘ordinamento degli studi’. Gli Statuti di ogni singola Facoltä dovranno quindi al loro interno, trattando dell'ordine degli studi, stabilire le modalita di frequenza degli studenti alie lezioni. La questione della frequenza é sempre stato un punctum dolens e alio stesso tempo una vexa­ta quaestio, soprattutto per quanto riguarda il II e il III ciclo. Mold studenti, a prescindere della loro condicio (laici, religiosi, chierici), e per le piü svariate ra­­gioni (impegni lavorativi, familiari, pastorali), hanno molte volte serie difficolta a ottemperare al requisito della frequenza. Senza dubbio questa é un’opportu­­nitä per poter razionalizzare e disciplinare in modo realistico la questione della frequenza, che in qualche misura dovrä comunque sempre esserci. Ogni centro accademico dovrä verificare la situazione in cui si trova e fare scelte coerenti. ehe sappiano coniugare al tempo stesso il livello di formazione delle persone, le loro capacitä e il bene comune. Rimangono ferme l’importanza e l’utilita della frequenza la dove si da la possibilita - sola e in modo unico - per lo studente di interagire e confrontarsi con i docenti e gli altri studenti, e non solo di limitarsi ab’apprendimento di nozioni. In ogni caso, sono scelte ehe la normatíva per­­mette, ma ehe devono essere fatte con 1’intento di perseguire e realizzare il be­ne dello studente e il bene comune nel contesto formativo accademico. 14. Art. 43. L’ordinamento degli studi della Facoltä definisca quali esami o prove equivalenti debbano essere sostenute dagli studenti. Per le stesse ragioni, appena viste, riguardanti l’articolo precedente, si passa da ‘Statuti’ a ‘ordinamento degli studi’, senza ehe vi sia alcun cambiamento sos­­tanziale.

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