Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

LA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITÄ...175 Qui é stato semplicemente aggiunto - affinché non ci fossero dubbi, sebbene lo si dovesse ritenere ovvio - ehe anche quando una Facoltä ecclesiastica é in­­serita in un’Universita cattolica, le relazioni tra le due entitä dovranno essere regolate chiaramente negli Statuti della Facoltä e dell'Universitä cattolica43. 3. Titolo III -1 Docenti 8. Art. 25, § 1. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti stabili di una Facoltä, si richiede ehe egli: 1° si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita cristiana e ecclesiale, per senso di responsabilitä. Anche qui il cambiamento consiste in una semplice, ma non secondaria pre­­cisazione: la testimonianza ora richiesta riguarda anche la vita cristiana ed ecclesiale. Infatti, propriamente pariando, nella versioné precedente si chiedeva direttamente una generica ‘testimonianza di vita’, ehe di per sé non comprende, se non indirettamente, una coerenza di comportamento secondo le esigenze di fede. Ora, invece, specificando quale testimonianza di vita venga richiesta a un docente stabile, coerentemente e consequenzialmente si richiede un’integritä totale, in quanto ciö ehe esige la vita cristiana ed ecclesiale presuppone e com­porta 1’adempimento delle virtu e dei valori umani. 9. Art. 26, § 1. Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per onestä di vita, integritä di dottrina. dedizione al dovere, cosi da poter effica­­cemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una istituzione acca­­demica ecclesiastica. Quando viene meno uno di questi requisiti, i docenti de­vono essere rimossi dal loro incarico, osservando il procedimento previsto. In questo caso abbiamo quella ehe dovrebbe essere una precisazione, e l’ag­­giunta di una chiara procedura. La precisazione riguarda il cambiamento da ‘Facultatis Ecclesiasticae’ (di una Facoltä Ecclesiastica) a ‘istituzione accade­­mica ecclesiastica’. Al riguardo, tenendo presente VG, art. 2, §§ 1-2, il cambia­mento non sembra apportare nulla di nuovo. Invece, la fräse aggiunta, senz’alt­­ro frutto dell’esperienza, introduce un preciso iter da seguire per la rimozione dall’incarico, da osservarsi nel caso ehe un docente, non stabile o stabile ehe sia, non abbia piü anche uno solo dei requisiti richiesti e ehe comunque doveva 43 Cf ECE, Art. 3, §§ 1-2; 4.

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