Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE SECONDO... 159 La persona ehe perde lo stato clericale, conserva quindi il suo ordine sacro, ma non puö esercitarlo, tranne certe situazioni straordinarie. Gli accoliti e i lettori costituiscono dei ministeri stabili ehe si conferiscono solamente agli uomini e non si cancellano, ma di cui si puö vietare l’esercizio. Sotto questo punto di vista la regolamentazione di questi ministeri assomiglia a quella degli ordini sacri con la differenza che quello ehe risulta teologicamente necessario per i sacri ordini, viene stabilito soltanto dal diritto della Chiesa per i ministeri. In questo senso siamo qui di fronte ad una imitazione di un istituto giuridico, teologicamente necessario, nella regolamentazione, teologicamente non necessaria, ma praticamente opportuna di un altro istituto68. Nell'antichitä cristiana lo stato clericale non costituisce una realtä unitaria ed omogenea. I diritti delle singole categorie sono ben variegati. Esiste la deposizione completa o l’esclusione dal clero, ma le garanzie e la protezione procedúráié si riferiscono principalmente ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi. Non é quindi estranea alia tradizione la limitazione tecnica dell’espressione chierico a questi tre ordini. La perdita dello stato clericale aveva diverse forme, diverse espressioni terminologiche e anche diversi effetti giuridici. Tutto sommato pero 1’esclusione dei clero come pena era piü frequente e sembra ehe fosse piü facilmente inflitta ehe nella disciplina attuale. 68 Cf. Erdő, P., 11 cattolico, il battezzato e il fedele in piena comunione con la Chiesa cattolica. Osservazioni circa la nozione di “cattolico” nel CIC (a proposito dei cc. II e 96), in Periodica 86(1997) 235.