Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE SECONDO... 157 4 del I Concilio di Costantinopoli dei 381, ehe dispone ehe il hlosofo Massimo non é mai stato vescovo e per questo tutti i chierici da lui ordinati non sono da considerarsi chierici. A questo punto la terminológia della dichiarazione di invaliditä e la sanzione latae sententiae risultano ormai assai vicine. 2. La procedúra contro vescovi, presbiteri e diaconi Diverse fonti prevedono vari criteri per la procedura ecclesiale contro vescovi, presbiteri e diaconi. Uno dei punti di vista comuni é la necessitä di proteggere i chierici contro la calunnia. Per questo bisogna esaminare la persona dell'accusatore. L’accusatore non puö essere accettato se é eretico, scismatico, scomunicato, condannato per un delitto o accusato in un altro processo58. Tale regola emerge giä nella Didascalia, dove viene prevista anche l’esame della vita dell’accusatore e la sua credibilita59. Anche se il diritto canonico non conosce in quest’epoca l’istituto átWinfamia, dal diritto romano é ben nota la limitazione della capacitä delle persone infami di essere accusatori6". Subito dopo le persecuzioni, il Concilio di Arles precisa che solo quei chierici devono essere deposti, contro i quali ci sono dei documenti scritti ehe provano ehe sono traditori, mentre la prova testimoniale non é sufficiente61. Il Concilio di Nicea ha disposto invece ehe i pagani battezzati dopo una preparazione molto breve e poi assunti subito nel clero, se commettono qualche peccato grave, devono essere esclusi dal clero giä in base alia deposizione di due o tre testimoni62. Le pene canoniche potevano essere inflitte contro un chierico (presbitero o diacono) dal proprio vescovo, ma il chierico deposto poteva appellarsi al metropolita secondo quanto prescritto dal Concilio di Sardica63. Se un vescovo viene condannato dai vescovi della propria provincia, allora non puö appellarsi 58 Cf. per. es. Cons. Const. (381) c. 6; Cone. Carth. (390) c. 6. 59 Didasc. 11,49,1-5. 60 AlTinizio del secolo V, nella Chiesa africana si fecero le prime menzioni sinodali delTinfamia. Con riferimento al diritto romano, il canone 129 dei Concilio di Cartagine, celebrato il 30 maggio 419 considera come infami gli attori di teatro, quelli ehe si occupano di prostituzione, gli eretici e, analogamente, i pagani e gli ebrei. Ma con un rinvio generale tratta cost pure tutti quanti non possono accusare nessuno di delitti pubblici secondo le leggi secolari. Ed. Concilia Africae 231: “129. a. Item placuit ut omnes serui et proprii liberti ad accusationem non admittantur, uel omnes quos ad accusanda publica crimina leges publicae non admittunt, b. Omnes etiam infamiae maculis aspersi, idest histriones ac turpitudinibus subiectae personae, haeretici etiam siue pagani seu Iudaei; c. sed tamen omnibus, quibus accusatio denegatur, in causis propriis accusandi licentiam non negandam”. 61 Cone. Arelat. (314) c. 13. 62 Cone. Nicaen. (325) c. 2. 65 Cone. Sard. (342-343) c. 14.