Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE SECONDO... 153 clero dei curiali11. Costanzio II aveva infatti assicurato per i chierici 1’esenzione dalle obbligazioni curiali28. III. DEPOSIZIONE, DEGRADAZIONE - QUESTIONI TERMINOLOGICHE La deposizione e la degradazione venivano usate come sinonimi e nei primi quattro secoli non solo hanno avuto il significato di privazione da tutti i diritti spettanti ad un ordine dei clero, ma comportavano generalmente anche la perdi­ta di ogni posto e funzione clericale di qualsiasi grado29. La deposizione di alcu­­ni presbiteri viene giä menzionata nella lettera di Clemente ai Corinzi3". Tertul­liano racconta ehe Fautore dello scritto apocrifo Acta Pauli et Theclae é stato deposto dalia sua dignitä di presbitero31. San Cipriano, ehe conosce diversi casi di deposizione, racconta tra l’altro che un vescovo, che per eresia ha perso la comunione ecclesiale, dovette necessariamente perdere anche il suo posto di vescovo con tutte le sue funzioni32. Le espressioni ehe indicavano la deposizione erano numerose sia nel lingu­­aggio greco che in quello latino delFantichita33. Se la pena contro un chierico era espressa da uno di questi termini, si presu­­meva, secondo Franz Kober, che la perdita dei diritti e déllé funzioni e anche del nome della dignitä fossero generali34. I canoni aggiungono a volte che la persona che si punisce puö comunque conservare qualche diritto. Se al presbi­tero si proibisce di offrire il sacrificio, viene sottinteso che perde ogni funzione clericale. In caso diverso si aggiungeva che poteva esercitare altre funzioni35. In alcuni casi si specifica che la persona in questione perde il suo grado, ma puö esercitare le funzioni di un altro grado inferiore del clero. Il diacono ehe commette certi peccati, deve assumere Fufficio di suddiacono ossia di un ordine 27 28 29 30 31 32 33 34 35 27 Innocentius I, Ep. 37, c. 3, JK 314 (401-417), PL XX. 604: „genera de quibus ad clericatum pervenire non possunt, id est, si quis fidelis militaverit, si quis fidelis causas egerit, hoc est, pos­tulaverit, si quis fidelis administraverit. De curialibus autem manifesta ratio est; quoniam etsi in­veniantur huiusmodi viri, qui debeant clerici fieri, tamen, quoniam saepius ad curiam repetun­tur, cavendum ab his est”. Cf. D. 51 c. 2; CIC (1917) Can. 984 nn. 6°-7°. 28 Cod. Theod. 16,2,9 (349) (cf. ibid. 16, 2, 8 [343]): Mommsen, Th. (ed.), Theodosiani libri XVI, 837: „Curialibus muneribus adque omni inquietudine civilium functionum exsortes cunctos cle­ricos esse oportet, filios tamen eorum, si curiis obnoxii non tenentur, in ecclesia perseverare”. 29 Kober, F„ Die Deposition und Degradation: nach Grundsätzen des kirchlichen Rechts histo­risch-dogmatisch dargestellt, Tübingen 1867 (rist. 2012) 7 e 130. 30 Clem. 44,3-6; 47,6; 57,1-2. 31 Tertull „Debapt. 17. 32 Cypr., Ep. 68,2,1-3,1. 33 Per un elenco di questi termini védi Kober, E., Die Deposition und Degradation, 3-5. 34 Kober, F„ Die Deposition und Degradation, 7. 35 Cf. Conc. Neocaes. (314-319) c. 9.

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