Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Péter Erdő, Criteri di discernimento nell’attivita normativae di governo della Chiesa
CRITERI DI DISCERNIMENTO NELL’ATTIVITÀ NORMATIVA... 67 scienze naturali presentano sul mondo, divenne sempre più difficile identificare il bene comune. Una difficoltà ulteriore era dovuta al fatto che c’erano diverse filosofie, diverse visioni del mondo nella società occidentale che avevano convinzioni. a volte opposte su che cosa è buono per l’essere umano. In tale contesto sono apparse tendenze che hanno separato la giustizia dal bene comune (ritenuto inesistente o non riconoscibile) dando preferenza al giusto sul bene. Il giusto venne inteso però come “l’insieme delle regole e delle istituzioni che rendono possibile una coesistenza rispettosa della libertà e dell’uguaglianza”16. Tale visione della giustizia tuttavia resta puramente formale e non tiene conto dei valori oggettivi, l'esistenza dei quali sembra un presupposto tacito di qualsiasi società organizzata.17 18 Le norme giuridiche, se devono essere giuste, cercano di colmare le diseguaglianze partendo dalla realtà delle diversità esistenti. Prima di tutto occorrono delle norme, le quali per la loro generalità sono uguali per tutti i destinatari. Allo stesso tempo sono necessari i meccanismi di tutela dell'identità dei singoli e dei gruppi che possono richiedere esenzioni alla regola. Tali meccanismi comportano però un rischio per l’uniformità e l’uguaglianza. Per questo motivo - come ribadisce giustamente Antonio Iaccarino - le diversità devono essere valutate con discernimento “all’interno di uno spazio relazionale più ampio” e possono richiedere inteipretazioni “del reale e della verità”1*. I meccanismi dell'interpretazione devono mettere al centro la persona umana con la sua dignità19 20. Nel sistema canonico un elemento di discernimento del legislatore è senz’altro il rispetto delle modalità stabilite dal diritto stesso (CIC Can. 135 § 2). I legislatori inferiori devono osservare inoltre il diritto superiore e non possono legiferare validamente contro le sue norme (ibid.). Per la legittimità delle norme canoniche positive molto spesso risulta necessario un rapporto diretto con la realtà teologica della Chiesa e con quel deposito che può avere degli aspetti dogmatici, morali, liturgici e disciplinari. È significativo che la legislazione canonica vigente sui sacramenti fa precedere alle norme che si riferiscono ai singoli sacramenti, dei principi teologici spesso diretta- mente citati dai testi del Concilio Vaticano II (cfr. CIC Cann. 849, 879, 897- 899,959.998, 1008-1009)“ 16 Del Vecchio, G. - Viola, F., Giustizici, in Enciclopedia filosofica, V. Milano 2006. 4877-4887, specialmente 4885. 17 Cfr. Erdő, P., Leggi ingiuste, 11. 18 Iaccarino, A., Discernimento e pluralismo. Spunti di riflessione all’origine del senso della giustizia, in Apollinaris 87 (2014) 583-606, cit. 585-586. 19 Iaccarino, A., Discernimento e pluralismo, 586. 20 Vedi già Che Chen-Tao, V., Il “Munus scmctificandi" nel nuovo Codice di Diritto Canonico, in La nuova legislazione canonica (Corso sul nuovo Codice di Diritto Canonico, 14—25 febbraio 1983) [Studia Urbaniana 191, Roma 1983. 269-270.