Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Davide Cito, Interpretazione ed applicazione delle circostanze attenuanti: questioni aperte

200 DAVIDE CITO siste in altre parole nel compiere un’azione lecita'6. Se una persona agisce per legittima difesa, conservando la giusta misura, non solo non viola alcuna nor­ma, ma opera nel suo diritto16 17 18. 2. Le circostanze attenuanti nel Codice del 1983 L’attuale codice compie un’esposizione di dette circostanze più ordinata e com­piuta se la raffrontiamo col Codice del 1917'“. E ciò per due motivi il primo è legato proprio alla scelta redazionale in cui spicca il fatto che un apposito ca­none (can. 1324) è dedicato alla loro enumerazione non tassativa19, mentre nel trascorso Codice, pur essendo chiara la distinzione concettuale tra circostanze esimenti e attenuanti, queste ultime venivano esposte unitamente con le esi­menti, presentandole di volta in volta come una loro semplice variazione dovu­ta alla mancanza di qualche elemento, necessario a completarne la figura di una correlativa circostanza esimente2". Richiamando sinteticamente la storia redazionale del canone, in un primo momento ci si limitò, durante i lavori di revisione, ad un’enunciazione di carat­tere generale delle circostanze attenuanti. Il can. 12 dello Schema del 1973 infat­ti così indicava: “si qua adsit circumstantia, quae delicti gravitatem deminuat, dummodo tarnen gravis adhuc sit delicti imputabilitas, index poenam lege vel praecepto statutam temperare debet”. Successivamente nel legislatore andò maturando l’intenzione di distinguere con precisione le circostanze esimenti dalle attenuanti: “permulti proposuerunt ut perspicue dicatur quaenam circum- stantiae eximant a poenis, quaenam autem poenalem responsabilitatem atténu­ent. Post aliquam discussionem Consultores concordant circa opportunitatem recensendi circumstantias sive eximentes sive atténuantes sive aggravantes”21. Un secondo aspetto sistematico che vale la pena ricordare è che il Legislatore ha preferito racchiudere le circostanze, esimenti, attenuanti od aggravanti, dal 16 Coccopalmerio, F., La normativa penale, 316. 17 De Paolis, V., Le sanzioni nella Chiesa, commento al Libro VI, in 11 Diritto nel Mistero della Chiesa, III. 2004.’ 469. 18 Per una presentazione delle circostanze attenuanti cfr. D’Adria, A., L’imputabilità nel diritto penale canonico, Roma 1997. 177-202. De Paolis. V. - Cito, D., Le Sanzioni nella Chiesa, Roma 20017 155-164. Pighin, B. F„ Diritto penale canonico, Venezia 2014. 182-190. 19 Lo si deduce dal can. 1324 § l,n. 10° che stabilisce: “Violationis auctor non eximitur a poena, séd poena lege vel praecepto statuta temperari debet vei in eius locum paenitentia adhiberi, si delictum patratum sit: (...) ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec gravis per­mansene. 20 Borras, A., Les sanctions dans l’Église, Paris 1987. 29: “Tout d’abord, le code a regroupé de façon plus sistématique la matière que le code de 1917 présentait dans différents canons en y traitant d’ailleurs également de la suppression de l’imputabilité”. 21 Communicationes 8 ( 1976) 177.

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