Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni

194 DAMIAN G. ASTIGUETA o il suo ufficio esigono si avvale di essi per operare il contrario; il terzo disprez­za le conseguenze dannose dei suoi atti non agendo diligentemente. In tutte e tre le circostanze però si manifesta un atteggiamento davanti all'or­dinamento giuridico. Non si tratta solo del bene particolare che la persona ha leso con il delitto ma anche di qualcosa comune a queste circostanze, cioè della lesione all'ordinamento in generale, il suo disprezzo per il senso della legge in funzione del suo fine soprannaturale, la non curanza del danno altrui prodotto dallo scandalo. In tutte si mostra il fattore pericolo che mette a rischio tutto l’ordine sociale perché dimostra quanto queste persone non tengono al bene degli altri. Per finire dobbiamo tener conto che il legislatore non ha voluto che queste circostanze siano considerate in modo obbligatorio e ha voluto lasciare la cosa alla discrezione del giudice, per evitare applicazioni meccaniche delle pene. Inoltre, in presenza concomitante di circostanze che siano attenuanti della pena, a nostro parere queste dovrebbero pesare di più che quelle aggravanti, perché ci stano dicendo che in qualche modo il delinquente non ha agito con pienezza di intelletto o di volontà.

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