Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni
190 DAMIÁN G. ASTIGUETA Formalmente le norme esaminano Vabuso, cioè, ogni attività che va oltre quanto la legge prevede per lo svolgimento d’un ufficio61. Il delitto contemplato si realizza nell’esercizio dell’autorità o potestà, dell’ufficio o incarico62. Le norme tengono conto di tutto i ventaglio di attività abusive in questi campi. Risulta chiaro, nel caso della fattispecie, che si tratta sempre di potestà di governo per quanto gli abusi nell’esercizio della potestà di santificare sembrano essere puniti dal c. 1384, inoltre perché non si vede come si potrebbe applicare l’aggravante all’abuso di potestà sacerdotale63. Infine, in nessuna delle norme viene richiesto che si siano provocati danni ai fedeli64 *. Come si vede, in tutti questi aspetti le norme sono quasi identiche e questo può portare senza dubbio alla confusione prima accennata. Dove si trova, quindi, la differenza tra le norme che ci permetta di giustificare la loro presenza simultanea nel CIC e dare loro l'utilizzo più corretto? Crediamo che il testo ci possa dare un aiuto. Mentre nella fattispecie si condanna l’abuso in se stesso (Ecclesiastica potestate vel munere abutens) nella circostanza, l’abuso della potestà o dell’ufficio è considerato un “mezzo” per delinquere (autoritate aut officio abusus est ad delictum patrandumf*. Mentre nella prima situazione il delinquente “osservando” le norme proprie dell’ufficio o incarico, le porta ad un estremo tale da snaturare il loro senso, nella seconda, ci sembra che il delinquente, approfittando di aver autorità o un ufficio commette un delitto, legato o no, alla natura dell’ufficio. Mentre nel primo agisce contro T ufficio stesso e la sua finalità nel secondo approfitta dell’incarico come un’opportunità per il delitto66. Mentre nel primo caso la violazione della fattispecie è dolosa (voglio l’abuso) nel secondo il dolo si riversa su un oggetto diverso dell’ufficio (voglio un’altra cosa) che si perfeziona con i compimento del delitto nella circostanza dell’ufficio. Mentre la fattispecie prevede una pena 61 “Abusus potestatis (...) est quilibet usus cuiusvis pote-statis ecclesiasticae sive ordinis, sive iurisdictionis qui sit contra leges ethicae christianae vel contra ius sive naturale sive positivum”. Conte A Coronata, M., Institutiones luris Canonici, IV. (cfr. nt. 24), 695. 62 “L’attività tutelata è riferita sia a un ufficio ecclesiastico - incarico costituito stabilmente per disposizione divina o ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale (cfr. can. 145, § 1 ) - sia a mansioni delegate che a ministeri laicali istituiti, poiché l’accezione dell’espressione «munere», utilizzata dal testo latino, è più ampia del concetto di «ufficio», adottato nella terminologia dalla versione italiana, forse per assonanza nominalistica con l’analogo reato previsto nell’ordinamento italiano”. Pighin, B. F., Diritto penale canonico (cfr. nt. 17), 440. 63 Si potrebbe pensare in un parroco che per simonia celebra un sacramento (c. 1380)? (’4 Cfr. Pighin, B. F., Diritto penale canonico (cfr. nt. 17), 440. “This could be done either by acting deliberately contrary to one’s duties in fulfilling an office, ministry or position, or by deliberately not acting when required to do so in the fulfillment of one’s office, ministry or position”. W oestman, W. H., Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process (cfr. nt. 48), 132-133. fi5 “L’abusare del proprio ufficio o della propria autorità, infatti, è previsto anche come circostanza aggravante nel can. 1326 n. 2 (sic), qualora tale condotta sia stata posta in essere al fine di compiere un diverso delitto”. Papale, C., Brevi considerazioni (cfr. nt. 53), 456. 66 Cfr. Urru, A., Punire per salvare (cfr. nt. 41 ), 240.