Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni

184 DAMIAN G. ASTIGUETA sostiene la recidività generica41; B) Un secondo, di opinione contraria, afferma che qui il legislatore, sebbene non abbia determinato il tipo di reincidenza, ab­bia voluto introdurre la recidività speciale, in continuità con il precedente ordi­namento42. Per sostenere quest'opinione si fondano su due argomenti, il primo che la recidività generale - che appariva nel c. 2208 § 2 CIC (1917) - viene ri­presa nel c. 1346, perciò nel c. 1326 resterebbe solo la speciale; il secondo è che, dato che si tratta di una norma penale, deve essere letta strettamente. Senza schierarci ancora per nessuna posizione ci sembra che gli argomenti presentati non siano molto concludenti. In primo luogo perché il c. 1346 che re­cita: "Ogniqualvolta il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumulo delle pen eferendae sententiae, è lasciato al prudente arbitrio del giudi­ce di contenere le pene entro equi limiti”. Come si può osservare il canone non tratta della recidività ma di un altro istituto che è il cumulo o concorso reale di reati, il quale si produce quando il giudice si trova a esaminare per la prima vol­ta un insieme di delitti nella sentenza e deve determinare la pena da applicare43. Non si tratta di delitti che si sono prodotti dopo una sentenza condannatoria ma di delitti che ancora non sono stati condannati e che il Codice indica come de­vono essere trattati nel suo insieme44. Il c. 2208 § 2. d'altronde, aveva una reda­zione ambigua, e solo dal fatto che si trattava di un secondo paragrafo, mentre nel § 1 si trattava della recidività specifica, si assumeva che si trattava di reinci­41 In questa opinione si trovano Acebal, J. L. ed altri (ed.), Código de Derecho Canonico (cfr. nt. 24) 69 (Aznar Gil, F. R.). Urru, A. G., Punire per salvare. Il sistema penale nella Chiesa, Roma 2001.69. Wernz-Vidal sviluppa la questione riguardante la qualità, la quantità e il grado del diritto e afferma innanzitutto che in sé tutti i delitti appartengono allo stesso genere penale, che poi pos­sono essere raggruppati secondo i titoli, in terzo luogo secondo il bene che ledono. Cfr. Wernz, F. X. - Vidal, P., lus Canonicum, VII. (cfr. nt. 25), 68. In questo senso a volte non si riesce a ca­pire bene cosa intendono gli autori per genere, così Amor Ruibal dice che il CIC (1917) si deci­de per la generica nel c. 2208; cfr. Derecho penai de la Iglesia católica, I. (cfr. nt. 22), 881. 42 Pinto, P. V. (a cura di.), Commento al Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2001.2 775 (Nigro, F.). Marzoa, Á. - Miras, J. - Rodrìguez-Ocana, R. (dir.), Comentario exegético, IV/l.(cfr. nt. 10) 329 (Marzoa, Á.). Pighin.B.F., Diritto penale canonico, (cfr. nt. 17), 181. 43 E vero che alcuni commentatori del CIC 17 identificavano la recidività generica con il cumulo di delitti (cfr. Miguélez Dominguez, L. - Alonso Mórán, S. - López Ortíz, J., Código de Derecho Canònico y Legislación complementaria, Madrid 1962. 779 [Miguélez Domínguez, L.]), ma se esaminiamo la dottrina penale civile osserviamo che si distingue tra cumulo o concorso reale di reati e reincidenza. Cfr. Bustos Ramirez, J. J. - Hormazabal Malambrèe, H., Lecciones de derecho penal, I: Fundamentos del sistema penal, esquema de la teoria del delito y del sujeto responsable y teoria de la determináción de la pena, Madrid 1997. 203. Si veda anche Boni, G., Il diritto penale della città del vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali, in Dalla Torre, G. - Boni, G. (a cura di), Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali (Collana di scienze giuridiche e sociali. Sezione Scuola di alta formazione in diritto canonico, ecclesiale e vaticano 002), Torino 2014. 85, nt. 225. 44 II CIC (1917) Can. 2208 § 2 stabiliva: “Qui pluries deliquerit edam diverso in genere, suam auget culpabilitatem”. Per questo che gli autori hanno ritenuto che questa non fosse vera reinci­denza (cfr. García Barberena, T., Circunstancias agravantes, (cfr. nt. 14) 261.

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