Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016)
Péter Erdő, La questione della lingua dei fedeli nella costituzione 9 del Concilio Lateranense IV alla luce dei commenti dei canonisti
LA QUESTIONE DELLA LINGUA DEI FEDELI NELLA COSTITUZIONE 23 collezione era Giovanni Teutonico il quale ha redatto anche l’unico45 apparato di glosse a questa Compilazione. Per il suo apparato egli usa l’apparato proprio apposto alle costituzioni del Concilio Lateranense IV, ma tiene conto anche di quello di Vincenzo Ispano. Lo stesso capitolo 9 del Concilio è entrato poi nel Liber Extra di Gregorio IX4*. Così divenne oggetto di commenti a volte approfonditi e creativi nella letteratura decretalistica durante lunghi secoli. Il lungo sommario che precede questo capitolo nel Liber Extra parla soltanto di varietà di lingue e non fa menzione del rito o di altri criteri che possono determinare l’identità dei vari gruppi dei fedeli47. Eppure dice che per questi gruppi bisogna celebrare gli officia secondo le varietà delle lingue. La Glossa ordinaria alle Decretali di Gregorio IX di Bernardo da Parma riassume i commenti dei decenni precedenti. Riesce a formulare con chiarezza che il motivo perché un vescovo vicario è subordinato al vescovo diocesano locale, è il suo ufficio48 49. Emerge pure il pensiero visto già ne\V Apparato di Damaso Ungaro, che l’ufficio di questo vicario rimane anche dopo la morte del vescovo. Anche sotto quest’aspetto, la posizione di un tale vescovo ausiliare corrisponde a quella dei vescovi suffraganei - nome che emerge già nell'Apparato di Giovanni Teutonico alle Costituzioni Lateranensi44. 2. Innocenzo e Ostiense Uno dei commenti più autorevoli alle Decretali di Gregorio IX è stato senza dubbio l’opera di Innocenzo IV (Sinibaldo de’Fieschi), anche se oggi alcuni lo rimproverino per la sua non troppo grande originalità. Dal Commentario di 45 Cf. per es. Cairns, J. W. - du Plessis, P. J., The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh 2010. 42. “ X 1.31.14: Friedberg, A. (ed.), Corpus luris Canonici, IL Lipsiae 1881. 191-192. 47 Summarium ad X 1.31.14: Corpus luris Canonici, II: Decretales Gregarii Papae IX suae integritati una cum glossis restitutae, Romae 1582. 413 (“Cum in civitate vel dioecesi sunt populi diversarum linguarum, episcopus debet providere eis per viros idoneos, qui secundum varietatem linguarum officia eis celebrent, et sacramenta ministrent. Et si urgens est necessitas, constituat sibi vicarium pontificem illius linguae, non tamen propter hoc eadem dioecesis debet habere duos episcopos”). “Bernardo da Parma, Glossa ordinaria ad X 1.31.14 v. Necessitas: (ed.) Corpus luris Canonici, II: Decretales Gregarii Papae IX suae integritati una cum glossis restitutae, Romae 1582. 413 (“[...1 ille pontifex subest diocesano ratione officii quod exercet in eius dioecesi tamquam vicarius, ut sequens littera dicit: secus in illa decre. ad supplicationem”). 49 Ibidem ad X 1.31.14 v. Vicarium: ed. Romae 1582, p. 413 (“Et tamen habebit iste vicarius ordinariam iurisdictionem sive potestatem, supra de offi. archid. ad hoc. fX 1.23.71 et 25. dist. perlectis. [D. 25 c. 11 ubi archidiaconus est vicarius episcopi, et tamen iurisdictio sua ordinaria est perpetua. Sic videtur quod aliquis qui non est archiepiscopus, potest habere suffraganeum”). Cf. Ioannes Teutonicus, Apparatus in Concilium quartum Lateranense ad c. 9 v. constituat sibi uicarium in predictis: García y García, A. (ed.), Costitutiones Concilii, 202.