Folia Theologica et Canonica 5. 27/19 (2016)

IUS CANONICUM - Giuliano Brugnotto, La comprensione dell’atto amministrativo e del rescritto alla luce dei carni. 36 e 17 del Codice di diritto canonico - Annotazioni sul rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015

198 GIULIANO BRUGNOTTO E conclude: «Di conseguenza il predetto art. 8 § 2 RP [Regole procedurali], che è una norma universale, avrebbe forza derogatoria del motu proprio Qua cura, che è una norma pontificia particolare per l'Italia, solo se fosse indicata una esplicita deroga da par­te del Supremo Legislatore, cosa che non è avvenuta». Come si potrà notare qui si è tradotto V expresse con esplicito, ma expresse con­tiene sia l’implicito che l’esplicito. Un ulteriore intervento è avvenuto il 4 novembre quando, all’apertura dell’­attività dello Studio Rotale, con una forma che poteva essere un “rescritto” ed è, invece, rimasta indefinita, il Decano della Rota Romana, ha letto una dichia­razione in due punti. Nel primo si affermava che «11 vescovo diocesano ha il di­ritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare personal­mente la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano»’2. Per avere valore di inteipretazione autentica questo intervento doveva, quanto meno, ri­portare la data dell’udienza nella quale il Papa ha concesso al Decano di chiari­re (sic!) la mens legislatoris”, In ogni caso questo intervento avrebbe dovuto chiarire che le leggi particolari e speciali erano state abrogate. Ma come poteva avere forza interpretativa un pronunciamento le cui formalità erano oscure? Con l’atto pontificio del 7 dicembre 2015 chiamato “rescritto ex audientia” Papa Francesco ha chiarito ogni dubbio, non solo specificando l’abrogazione delle norme contrarie, generale, particolare o speciale, approvate in forma spe­cifica, ma questa volta esplicitamente richiamando il Qua cura di Pio XI. Prima di passare ad alcune semplici conclusioni ci sia permesso richiamare un testo di Pio Fedele che, benché datato, contiene lo spirito secondo il quale si debbono interpretare i rescritti pontifici: «Qui, pertanto, è la verità fondamentale: tutto dipende dalla considerazione della volontà del pontefice. Questa verità è molto ovvia per il canonista che sia penetra­to nello spirito della costituzione interna della Chiesa ed in particolare nello spirito di quel potere assoluto e illimitato di cui gode l’autorità suprema della Chiesa e che riassume in sé la potestà che, in virtù del principio della divisione dei poteri, negli Stati moderni sono tra loro distinte. La quella verità riuscirà molto astrusa 52 L'Osservatore Romano (8 novembre 2015) 8. 33 E abbastanza curioso anche l’esordio dal quale si desume che il Papa ha incaricato il Decano della Rota a chiarire la mente del legislatore; ci si sarebbe aspettati il contrario: il Pontefice in­carica il Decano perché comunichi la sua mente di legislatore. Ecco il testo: «Il Santo Padre, al fine di una definitiva chiarezza nell’applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimo­niale, ha chiesto al decano della Rota romana che venga chiaramente manifestata la mens del supremo legislatore della Chiesa sui due motu proprio promulgati l’8 settembre 2015» (Ibid.).

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