Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI... 235 Questa situazione va direttamente collegata con il passaggio dal giusnatura­lismo al positivismo e volontarismo giuridico, conseguenza della codificazio­ne. È vero che la volontà del legislatore è - o dovrebbe essere - quella di codifi­care in rapporto con il diritto naturale. Ma una volta che il codice è promulgato, la volontà del legislatore viene intesa per se stessa come razionale, senza nes­sun riferimento al di sopra di essa1"1. Questo si vede anche, per contrasto nella manualistica dell’epoca, dove si avverte una mancanza di approfondimento della nozione di diritto canonico, ridotta al complexus legumm. Quest’accen­tuazione della legge positiva e dell’identificazione del diritto con essa è frutto anche del clima culturale della curia romana di quegli anni e delle impostazioni proprie del Gasparri, al quale Grossi attribuisce l’appellativo di positivista101 102 103. Lo spostamento del diritto canonico verso il modello delle codificazione ci­vili ha portato ad un’altra conseguenza negativa di tipo epistemologico, come è lo sganciamento del suo naturale collegamento con la teologia. Questa separa­zione metodologica dalla teologia è conseguenza dell’indole esclusivamente giuridica che la maggioranza dei consultori volle attribuire al Codice. Ma allo stesso tempo si osserva anche un fenomeno opposto, e per lo più negativo, di assimilazione delle branche della teologia pratica, vale a dire, l’invasione o ‘giuridificazione’ nei diversi ambiti della vita ecclesiastica come la teologia morale, la liturgia o la pastorale, con la conseguente riconduzione di queste ma­terie alla suprema volontà legislativa104. Situazione questa che non avrà minore importanza nella creazione del clima antigiuridista sviluppatosi negli anni del Concilio Vaticano II. In un altro ambito, l’impostazione della sistematica del codice da una pro­spettiva esclusivamente tecnico-giuridica ne comporta fondamentali opzioni di natura ecclesiologica. Così, la tripartizione di Gaio in personae-res-actiones si rivela palesemente inadeguata all’oggetto che regola. Secondo lo Stickler, la più grande inadeguatezza era che “si sottoponeva alle ‘personae’ come soggetti privati di diritto, tutto il diritto costituzionale e costitutivo, gli uffici, i poteri sacri, etc.; ed alle ‘res’, ossia ai mezzi con funzione patrimoniale e privata, ciò che in buona parte era tutt’altro che una ‘cosa’ di interesse privato (sacramenti, 101 Cfr. Redaelli, C., L’adozione del principio della codificazione, 317-318. 102 Lo schema è sempre lo stesso: spiegazione etimologica del concetto di diritto, riferimento alla giustizia, distinzione tra diritto soggettivo e diritto oggettivo e la definizione di diritto canonico come “complexus legum sive a Deo sive ab ecclesiastica potestate latarum, quibus constitutio atque regimen et disciplina Ecclesiae catholicae ordinatur” (Wernz, F. X. - Vidal, P., lus cano­nicum ad Codicis norman 'exaction, I: Normáé generales, Romáé 1952. 68-69). Cfr. Redaelli, C., L’adozione deIprincipio della codificazione, 328-329. 103 Cfr. Grossi, P., Valore e limiti della codificazione del diritto, 262-263. SuH’influsso che il vo­lontarismo positivistico del sistema di diritto di Francisco Suárez ha avuto su Gasparri, vid. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 358-359. 104 Cfr. ibidem, 1109-1112. Redaelli, C., L'adozione del principio della codificazione, 328.

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