Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

232 JOAQUÍN SEDANO E invece, come si è messo in rilievo, il Codice non è meramente uno stru­mento neutro*4, ma questa tecnica è un modello creato dalla modernità giuridi­ca, progettato dall’Illuminismo e realizzato dalla Rivoluzione francese84 85. In questo senso, il passaggio dal vecchio regno di Francia allo Stato moderno è veramente esemplificatore: da una realtà complessa, strutturata in modo sta­tuale e corporativo, ad una società semplice dove lo Stato ha come interlocutori soltanto individui fisici, tutti astratti e giuridicamente uguali. E per quanto ri­guarda le fonti, queste non sono più plurime (e dunque spesso causa di disordi­ne e incertezza), ma diviene l’unica legge, che proviene deH'alto del vertice del potere statale, sentita come unica fonte autenticamente normativa. Le conseg­uenze giuridiche, pertanto, deH’illuminismo e della Rivoluzione francese sono da una parte un monismo giuridico che riduce la giuridicità nel solo cono d’ombra dello Stato, relegando nell’irrilevanza giuridica tutto quanto non abbia il suo avallo. E così la Chiesa si vede sottomessa alla volontà normativa dello Stato e ridotta al rango di una delle tante associazioni civili esistenti in Francia. D'altra parte, il diritto venne ridotto alla sistemazione immobilizzante del codi­ce, testo tendente alla completezza e all’autosufficienza, nonché strumento di controllo di tutte le dinamiche sociali da parte del potere86. La canonistica laica, ben consapevole di queste implicazioni, formulava es­pressamente il dubbio se il diritto della Chiesa fosse consustanziale allo stru­mento codice87. Per esempio il Ruffini, il quale non credeva che la codificazione fosse il mezzo idoneo per disciplinare la plasticità naturale al diritto canonico88. Ma anche il Friedberg -come si è visto in precedenza- poneva in dubbio la pos­84 Sui problemi che pone la codificazione moderna europea allo storico, vid.: Grossi, P., Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 14(1985) 587-599; Grossi, P., Code civil: una fonte no­vissima per la nuova civiltà giuridica, ibidem 35 (2006) 83-114. Cárom, P., Saggi sulla storia della codificazione, 1-13. 85 Cfr. Tarello, G., Storia della cultura giuridica moderna, 259-557. Per un approccio all’espe­rienza giuridica ed ai primi tentativi codificatori negli Stati sotto influsso protestante, vedere Schmoeckel, M., Das Recht der Reformation, Tubingen 2014. 93-123. 86 Cfr. Grossi, P„ Dalla società di società alla insularità dello Stato: Fra medioevo ed età moder­na, in Grossi, P. (ed.). Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto, Milano 2006. 75-96. Grossi, P., Valore e limiti della codificazione de! diritto, 258-263 e 270-274. 87 Anche il problema del metodo era presente a questi canonisti. Si vede soprattutto negli anni trenta del secolo scorso, quando autori come Pietro Agostino D’Avack, Pio Fedele e Orio Giac­chi si domandavano se fosse consentito al diritto canonico l’uso di concetti e nozioni elaborati dalla scienza giuridica civile. Da parte loro la risposta fu positiva, poiché consideravano che il diritto canonico doveva confrontarsi con altri settori dell’esperienza giuridica, e così munirsi di strumenti filosofici adeguati ed elaborare una teoria generale. Cfr. Grossi, P„ Storicità del dirit­to, in Scritti canonistici, 266-267. 88 Cfr. Grossi, P„ Diritto canonico e cultura giuridica, in Scritti canonistici, 244-245. Sedano, J., Codificat ion y rénovation metodològica en el Derecho canònico actual. A propòsito de la reco- pilaciòn de los escritos canònicos de Paolo Grossi, in lus Canonicum 108 (2014) 840-841.

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