Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina
232 JOAQUÍN SEDANO E invece, come si è messo in rilievo, il Codice non è meramente uno strumento neutro*4, ma questa tecnica è un modello creato dalla modernità giuridica, progettato dall’Illuminismo e realizzato dalla Rivoluzione francese84 85. In questo senso, il passaggio dal vecchio regno di Francia allo Stato moderno è veramente esemplificatore: da una realtà complessa, strutturata in modo statuale e corporativo, ad una società semplice dove lo Stato ha come interlocutori soltanto individui fisici, tutti astratti e giuridicamente uguali. E per quanto riguarda le fonti, queste non sono più plurime (e dunque spesso causa di disordine e incertezza), ma diviene l’unica legge, che proviene deH'alto del vertice del potere statale, sentita come unica fonte autenticamente normativa. Le conseguenze giuridiche, pertanto, deH’illuminismo e della Rivoluzione francese sono da una parte un monismo giuridico che riduce la giuridicità nel solo cono d’ombra dello Stato, relegando nell’irrilevanza giuridica tutto quanto non abbia il suo avallo. E così la Chiesa si vede sottomessa alla volontà normativa dello Stato e ridotta al rango di una delle tante associazioni civili esistenti in Francia. D'altra parte, il diritto venne ridotto alla sistemazione immobilizzante del codice, testo tendente alla completezza e all’autosufficienza, nonché strumento di controllo di tutte le dinamiche sociali da parte del potere86. La canonistica laica, ben consapevole di queste implicazioni, formulava espressamente il dubbio se il diritto della Chiesa fosse consustanziale allo strumento codice87. Per esempio il Ruffini, il quale non credeva che la codificazione fosse il mezzo idoneo per disciplinare la plasticità naturale al diritto canonico88. Ma anche il Friedberg -come si è visto in precedenza- poneva in dubbio la pos84 Sui problemi che pone la codificazione moderna europea allo storico, vid.: Grossi, P., Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 14(1985) 587-599; Grossi, P., Code civil: una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica, ibidem 35 (2006) 83-114. Cárom, P., Saggi sulla storia della codificazione, 1-13. 85 Cfr. Tarello, G., Storia della cultura giuridica moderna, 259-557. Per un approccio all’esperienza giuridica ed ai primi tentativi codificatori negli Stati sotto influsso protestante, vedere Schmoeckel, M., Das Recht der Reformation, Tubingen 2014. 93-123. 86 Cfr. Grossi, P„ Dalla società di società alla insularità dello Stato: Fra medioevo ed età moderna, in Grossi, P. (ed.). Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto, Milano 2006. 75-96. Grossi, P., Valore e limiti della codificazione de! diritto, 258-263 e 270-274. 87 Anche il problema del metodo era presente a questi canonisti. Si vede soprattutto negli anni trenta del secolo scorso, quando autori come Pietro Agostino D’Avack, Pio Fedele e Orio Giacchi si domandavano se fosse consentito al diritto canonico l’uso di concetti e nozioni elaborati dalla scienza giuridica civile. Da parte loro la risposta fu positiva, poiché consideravano che il diritto canonico doveva confrontarsi con altri settori dell’esperienza giuridica, e così munirsi di strumenti filosofici adeguati ed elaborare una teoria generale. Cfr. Grossi, P„ Storicità del diritto, in Scritti canonistici, 266-267. 88 Cfr. Grossi, P„ Diritto canonico e cultura giuridica, in Scritti canonistici, 244-245. Sedano, J., Codificat ion y rénovation metodològica en el Derecho canònico actual. A propòsito de la reco- pilaciòn de los escritos canònicos de Paolo Grossi, in lus Canonicum 108 (2014) 840-841.