Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina
DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI... 227 della Chiesa ed è diretto sia ad estrarre dalle leggi anteriori enunciati generali del diritto in vigore, sia a formularli in articoli brevi, chiari e astratti, sia a riunirli in una sola raccolta legislativa comprendente tutto il diritto vigente seguendo un predeterminato ordine sistematico che li collega gli uni agli altri”5 * * 58. In secondo luogo -come si è appena detto- è stato constatato che il Codice del 17 ha adottato il modello tripartito delle Istituzioni a base romanistica coll’aggiunta di un libro preliminare sulle norme generali, e da un altro alla fine relativo ai delitti e alle pene5’. In questo modo, questa opzione sistematica del legislatore fu anche un fenomeno di cristallizzazione della scienza canonistica dal tempo, che aveva accolto il modello delle Istituzioni dalla maggior parte dei manuali di diritto canonico e dagli progetti privati di codificazione6". Per quanto riguarda alla razionalizzazione che è propria di ogni fenomeno codificatorio, il primo scopo è necessariamente il procedere a una notevole riduzione di tutto il complesso normativo. A questo scopo è stato senz’altro di grande aiuto il modello costituito da diversi progetti di autori privati apparsi alla vigilia del Codice61. Il risultato finale dell’edizione ufficiale del 1917 è di 2414 canoni suddivisi in 5 libri. Un secondo scopo attiene alla riformulazione della norma in modo chiaro, breve, generale e astratto62. La sfida per la Chiesa era il passaggio dall’enunciazione tradizionale - cioè, il sistema casistico- a quella tipica dei codici moderni che stabilisce un sistema generale dei casi singoli mediante princìpi e astrazioni. E questo sistema necessita, per la sua coerenza interna, anche di vere e proprie definizioni e classificazioni emanate per prima volta dal legislatore63. 5S Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 1101, secondo M aroto, Ph., Institutiones iuris canonici ad normám novi Codicis,\. Romae 1921.' 153. 59 L’ordine seguito nel Codice “coincide sostanzialmente con la divisione finora generalmente accettata nelle Istituzioni canoniche” Vidal, P., Il nuovo Codice di diritto canonico, II. fase. 1608. Roma 1917. 559. Vid. anche Falco, M., Introduzione allo studio del “Codex Iuris Canonici", 136. Più sfumato il giudizio di Besson secondo cui il Codice non avrebbe riprodotto perfettamente nessuna delle due divisioni tradizionali del diritto canonico, né quella delle Decretali di Gregorio IX né quella delle Istituzioni di Lancellotti: Besson, J., Le nouveau Code de droit canonique, in Bulletin de littérature ecclésiastique 19(1918) 3-4. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 1103. 60 Per questi manuali vid. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 327-331. 61 Soprattutto quelli di Pillet, A., De la codification du droit canonique, Lille 1897. Pezzani, H. M., Codex sanctae catholicae romanae ecclesiae cum notis, I. Romae-Mediolani 1893. Deshayes, F., Memento juris ecclesiastici, Parishs 1895. Cfr. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 599-615. 62 Questa operazione non era affatto nuova per la Chiesa, tenendo conto dei tentativi di codificazione del diritto civile e penale nello Stato pontificio nella prima metà dell’Ottocento, nonché la redazione dei testi legislativi da parte delle Congregazioni romane nella seconda metà dell’Ottocento. Cfr. Fantappiè, Chiesa romana e modernità giuridica, 1098, 525-542 e 591 -599. 63 Per diversi esempi delle definizioni all’interno del Codice vid. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 1099.