Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI... 217 Da un punto di vista ufficiale, in concreto nella prefazione al Codice redatta dal Gasparri, si afferma che il Codice si colloca in perfetta continuità con la tra­dizione giuridica della Chiesa, e nel solco delle collezioni canoniche dei secoli passati10. In questo modo si giustifica l’opera di codificazione canonica e si in­terpreta come naturale conclusione di un lungo processo storico sostanzialmen­te lineare e rispondente alle esigenze della vita giuridica della Chiesa11. Per mostrare questa connessione tra diritto antico e recente, Gasparri e Serédi pubblicarono le fonti dei canoni del Codice12. Poggiandosi sull’autorità di Gasparri, molti canonisti hanno seguito, nelle loro spiegazioni, manuali e trattati, il solco di questa interpretazione ricostrutti­va13. Si veda per esempio il Trilhe14, lo Stickler15 o il Ferme16. In questo inter­vento si tratta di vedere se questa visione di “continuità” della scienza canonica nella prima codificazione nella Chiesa risponde a la realtà. Per conseguire quest’obiettivo farò speciale attenzione alla canonistica laica. Mi sembra un buon strumento metodologico correttivo di fronte al pericolo di una possibile tendenza apologetica della letteratura ecclesiastica. Di fronte a questo lavoro di tipo interpretativo - quello che mi propongo in questo inter­vento - è importante esplicitare i presupposti di partenza. Dal canto mio, vorrei fare una riflessione serena, aliena ad una “ermeneutica della discontinuità e della Non più la collezione delle decretali e dei canoni conciliari di un periodo di tempo, lasciando in vigore il diritto precedente, dove il nuovo non lo modificasse, ma la codificazione di tutto quanto il diritto canonico a cominciare dalle leggi del Fondatore, la sintesi di diciannove secoli di legislazione; non più la riproduzione dei testi originari , con mutilazioni ed interpolazioni, ma, come meglio fu chiarito in séguito, una esposizione sistematica per mezzo di brevi articoli sul tipo dei codici moderni; infine, non già una codificazione parziale, del diritto civile, o penale o processuale, ma una codificazione completa dell’universo diritto canonico” Falco, M., La co­dificazione del diritto canonico, 20-21. 10 "Id fuit constans catholicae Ecclesiae propositum, ex quo potissiumum tempori imperii romani leges sunt in Corpus iuris redactae, ut sacri item canones in unum colligerentur (...) Episcopi plerique et nonnulli edam Purpuratis Patres Apostolicae Sedi instabant adhuc, ut ius canonicum emendaretur et in aptiorem componeretur ordinem, capto a recentioribus omnibus civitadbus exemplo, quemadmodum Gregorius IX Iustinianum imitare non dubitaverit”: Praefatio, xxv- xlvii, in Codex Iuris Canonici Pii X Pont. Max. iussu digestus Benedicti Pupae XV auctoritate promulgatus..., Romae 1917. 11 Cfr. Feliciani, G., Mario Falco e la codificazione del diritto canonico, in Falco, M., Introdu­zione allo studio dei “Codex Iuris Canonici", 22. 12 Gasparri, P. - Serédi, E. (ed.), Codicis luris Canonici Fontes, I-IX. Romae 1923-1939. 13 Per una descrizione di queste ricostruzioni vide. FantappiÈ, C„ Chiesa romana e modernità giu­ridica, 3-6. 14 Trilhe, R. A., Les collections canoniques, in Bulletin de littérature ecclésiastique 8 (1917) 376-398. 15 Stickler, A. M., História iuris canonici latini. Institutiones academicae, I: História Fontium, Taurini 1950. 371. 16 Ferme, B. E., Il Codice di diritto canonico del 1983 in prospettiva storica, in Vent’anni di espe­rienza canonica 1983-2003, Città del Vaticano 2003. 54.

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