Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Bruno Esposito, O.P., La fede come requisito per la validitá del matrimonio sacramentale?
LA FEDE COME REQUISITO... 167 ad esso, di fatto cambia al fine di disciplinare le concrete relazioni tra i vari soggetti9 * 11. Inoltre, occorre non dimenticare che sono distinti gli oggetti ed i fini della dommatica (le verità di fede), della morale (il bene) e del diritto (la giustizia). L'ambito proprio del diritto sono le relazioni umane con l'obiettivo che si svolgano secondo giustizia al fine che si possa realizzare il bene comune. In questa sua funzione, molte volte la legge umana deve limitarsi per una scelta “minimale” e “certa” e che quindi non realizza pienamente la verità del diritto che è la giustizia. Anche se questo è comprensibile e giustificabile, non toglie il dovere di proseguire con decisione verso la pienezza della verità e della giustizia. Infine, a nostro avviso è utile non dimenticare le indicazioni che il Legislatore dà nel vigente can. 17 del CIC circa la comprensione e l’interpretazione delle leggi ecclesiastiche, quando rinvia, in caso di dubbio e di oscurità, ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine ed alle circostanze della legge e all’intendimento del Legislatore. I. Presupposti storici: il precedente sulla forma ad validitatem Alla luce delle precedenti considerazioni, cerchiamo ora di studiare tutta la questione, iniziando con una panoramica storica’0. Durante il Concilio di Trento i temi sul rapporto intenzione sacramentale - sacramento del matrimonio, furono trattati proprio nell’ambito dalla discussione sul Tarnet si e sul problema inerente al potere della Chiesa di introdurre la forma di celebrazione ad validitatem". In quella sede (sorprendente l’attualità della riflessione) non si riconobbe il potere discrezionale d’intervento diretto ed immediato della Chiesa sulla forma e sostanza del sacramento del matrimonio, ma si sostenne quale tesi pre9 Cf Ghirlanda, G., Introduzione aI diritto ecclesiale. Lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa, Roma 2013. 31-32. 1(1 Per la bibliografia e l’evoluzione storica del problema, si è tenuto presente ed abbiamo ampiamente usato, con l’autorizzazione dell’autore che qui ringraziamo sentitamente, l’ampio studio di Bertolini, G., Intenzione coniugale e sacramentalità, II: Approfondimenti e riflessioni, Padova 2008. Cogliamo l’opportunità per ringraziare anche le diverse persone che, in diversi modi, hanno contributo alla redazione finale del presente articolo. 11 Cf Sforza Pallavicino, P., Istoria del Concilio di Trento, Napoli 1757, L. 22, cap. 8. Sarpi, P., Istoria del Concilio Tridentino, Prato 1871,1—II. Le Bras, G., Mariage: La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis Tan mille, in Dictionnaire de Théologie Catholique, IX/II. Paris 1926. 2233-2246. Jemolo, A.C., // Matrimonio nel diritto canonico, Milano 1941. 18-24. D’Avak, P. A., Corso di diritto canonico. Il Matrimonio, Milano 1956. Gomes, G. Z., De matrimonis clandestinis in Concilio Tridentino, Romae 1950. Jedin, H., Storia del Concilio di Trento, III. Brescia 1973. Duval, A., Contrat et sacrement au Concile de Trente, in La Maison-Dieu 127 (1976) 34-63. Bressan, L., Ratio et finis potestatis ecclesiae quoad matrimonium fidelium iuxta theologos et patres concila tridentini, in Periodica 67 (1978) 301-342. Sequeira, J. B.. Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramentel?, Paris 1985. Bertolini, G., Intenzione coniugale, 1-68.