Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, Il parroco deve conoscere la lingua Dei fedeli - Osservazioni giuridico-canoniche a propositio delle Regole della Cancelleria (ss. XIV-XVI)

148 PETER CARD. ERDŐ sua spiegazione è il fatto che egli considera come requisito stabilito nella re­gola non la conoscenza della lingua dei fedeli, bensì quella della lingua del paese“. Egli mette in rilievo che a questa regola non possono costituire delle eccezioni nemmeno le lettere pontifìcie, neppure nel caso in cui contengono una grazia concessa con la formula pro exprès sis habentes6'. Per confermare questa posizione l’autore fa riferimento al proprio commento apposto al con­cordato francese60 61 62. L’autore in quel commento espone che tale clausola ha per effetto che l’autorità che rilascia la lettera considera come espressamente men­zionato ciò che dovrebbe essere menzionato nella disposizione63. Tale clausola però può avere luogo soltanto nelle leggi, negli statuti, nei rescritti e nelle cos­tituzioni dei principi, non invece nelle lettere di persone private. Non ha alcun effetto contro il concordato, cioè non può rendere accetta una circostanza cont­raria al concordato. Non può essere applicata inoltre a quello che il papa non voleva considerare come espressamente menzionato. Riguardo la concessione dei benefici infatti il pontefice vuol rinunciare soltanto all’enumerazione dei benefici già posseduti dal richiedente e all’indicazione del loro valore, non in­vece alla menzione del fatto che il candidato è minorenne o di altre circostanze che rendono incapace la persona come la nazionalità diversa ossia la mancanza della conoscenza della lingua64. Dopo questo l’autore afferma, in base ad un riferimento biblico (Ez 3,5-6), che l'intenzione del papa è di prendersi cura di ciascuno nella propria patria. Se la lettera di grazia (litterae gratiae) non fa menzione della nazionalità del candidato, essa deve essere considerata come ad una supplica che nasconde 60 Rebuffus, Praxis beneficiorum, Reg. 20, glossa I: 382 (“qui non loquitur aut non intelligit idio­ma patriae”). Cf. già Innocenzo Vili, Reg. 19, sommario; vedi sopra nt. 82. 61 Ibidem. 62 Edizione del concordato francese del 1516: Mercati, A., Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità Civili, Typ. Poi. Vat. Roma 1919. 233-251. 63 Rebuffus, Praxis beneficiorum, Reg. 20, glossa I: 382; cf. Id., Glossa in Concord. Tit. Forma mandati v. Pro expressis: ed. Id., Praxis Beneficiorum ... cui apposuimus... Concordatum trac- tatum inter S. D. N. Papom Leonem X. ac Sedem Apostolicam et Franciscum Christianiss/imum/ Francorum Regem ac regnum editum, cum glossis eiusdem Petri Rebuffii, Apud haeredes Guliel- mi Rovillii, Lugduni 1599. 715 (“Pro expressis. Haec clausula operatur, ut omnia, quae in man­dato debeant exprimi, per haec verba censeantur expressa, ac si specialiter et nominatim expres- sio facta fuisset [...]. Et hoc fit per fictionem”). 64 Rebuffus, Glossa in Concord. Tit. Forma mandati v. Pro expressis: 716 (“Tertio, fallii quoad ista concordata, quia haec clausula pro expressis etc. nihil operatur quoad hoc, ut hic concordati per hanc clausulam derogetur, ut in §. 1. verb. Illám. De forma et irrevoc. concord, stabilit infra. Quarto haec clausula non operatur circa illa, quae Papa non vult habere pro expressis. Nam hic tantum vult haberi pro expressis omnia beneficia quae mandatarius obtinet, et veros valores ilio- rum, ad dispensationes et illarum tenores. Ergo si impetrans mandátum sit minor, vei aliam ha- buerit inhabilitatem, necesse est quod exprimatur, alias non valet mandátum, ut scripsi in regula cancellariae 18”).

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