Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)

IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti

230 HELMUTH PREE Conclusione e prospettiva Dalle brevi riflessioni risulta che l’amministrazione valida e lecita dei sacra­menti acattolici a livello tanto interrituale (intra-cattolico) quanto interecclesia- le (interconfessionale) presuppone sempre che tutti i requisiti del proprio or­dinamento siano soddisfatti, e che, inoltre, i requisiti dell’altro ordinamento vengano osservati nella misura del possibile. La attuale mancanza di regole di collisione - a prescindere da alcune eccezioni - comporta notevoli incertezze giuridiche, anche nel campo dell’amministrazione dei sacramenti, in particola­re se le regole dei rispettivi ordinamenti non sono compatibili tra di loro. Fino­ra abbiamo a mano soltanto alcune regole più o meno sporadiche che servono alla coordinazione degli ordinamenti giuridici ecclesiali, cioè offrono dei crite­ri per decidere, quale ordinamento dev’essere applicato in una determinata ma­teria oppure in un elemento di una fattispecie, che coinvolge persone o cose di più ordinamenti giuridici. Sembra essere molto auspicabile, se non necessaria una regolamentazione sistematica - almeno la fissazione di criteri - delle relazioni giuridiche inter- ordinamentali, vuol dire, fra gli ordinamenti giuridici cattolici tra di loro (inter- rituali) nonché di questi con quelli delle Chiese separate e delle Comunità ecc­lesiali (interecclesiali, interconfessionali) e, in ultima analisi, anche interreli­giosi, vuol dire riguardo alle relazioni della Chiesa cattolica con delle Comunità religiose non cristiane. Tale normativa sarebbe pensabile o come regolamenta­zione unilaterale (p. es. del diritto canonico in merito alle sue relazioni con altri ordinamenti) - in questo caso si tratterebbe dell’analógon canonico del Diritto Intemazionale Privato (“Law of the Conflict of Laws” oppure “Kollisionsnor- men”S9) nell'ambito statale, però con delle peculiarità inconfondibili - oppure come regolamentazione per la Autorità superiore comune (la Potestà Suprema della Chiesa in merito alle relazioni interrituali cattoliche) oppure mediante delle convenzioni interconfessionali o interreligiose. La opportunità o necessità di porre mano a tale impresa esigente risulta, fra l’altro, dalla mobilità umana (migrazioni, presenza di più giurisdizioni sullo stesso territorio), motivi dell'ecumenismo (con riferimento ai rapporti inter­confessionali), come anche dell'interesse della Chiesa per il dialogo con le Re­ligioni non cristiane. 59 Cfr. Primetshofer, B., Interrituelles Verkehrsrecht im CIC, in Pree, H. - Kremsmair, J. (Hrsg.), Ars Boni et Aequi. Gesammelte Schriften von Bruno Primetshofer, Berlin 1997. 273-294, 294). Heldrjch, A., Internationales Privatrecht, in Staatlexikon, III. Freiburg-Basel-Wien 1987.7 165-170.

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