Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)

IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti

QUESTIONI INTERRITI;ALI E INTERECCLESIALI... 223 Talmente impossibile recarsi dal proprio ministro (c. 681 § 5 CCEO). Giova no­tare che ciò vale tanto per i membri di Chiese separate quanto per i membri di Comunità ecclesiali (Protestanti, Anglicani ecc.), come anche per i figli di geni­tori non battezzati, p. es. musulmani. Nel CIC manca tale regola. Vorrei sollevare tre questioni al riguardo: (1) La prima concerne il dovuto rispetto dell’ordinamento interno della comu­nità religiosa dei genitori: amministra il ministro cattolico il battesimo leci­tamente anche se il diritto proprio del battezzando esplicitamente vieta tale richiesta? Secondo me, in questo caso deve prevalere il rispetto della libertà di coscienza dei genitori acattolici sul rispetto del diritto interno della ris­pettiva Comunità. Anche il bene della salvezza (salus animarum) del figlio sostiene tale risultato. Starei per dire che questo vale in tufi’e tre le fattis­pecie sopra menzionate, e quindi anche riguardo alle Chiese separate, giac­ché il riconoscimento della loro propria disciplina (UR 16) vige sempre con riserva del diritto divino (al quale appartiene il rispetto della coscienza non­ché della salus animarum, cfr. DH). Tanto più deve questo valere riguardo a delle Comunità ecclesiali e ordinamenti non cristiani. (2) La seconda domanda si riferisce all’effetto di un tale battesimo. È necessa­rio sottolineare che gli effetti di tale battesimo sono differenti: mentre nel caso del battesimo di un battezzando cattolico questi viene incorporato alla Chiesa cattolica39 40 e ad una ESI ecc. secondo le norme dell’ordinamento cat­tolico, nel caso di un battezzando membro di una Chiesa separata oppure Comunità ecclesiale, invece, il battezzato viene ascritto alla rispettiva Chie­sa o Comunità.4" Sarebbe auspicabile riflettere più profondamente sul significato ecclesiolo­gico e giuridico-canonico di una tale incorporazione, poiché desta una certa perplessità che un battesimo cattolico produca legittimamente la incorpora­zione ad una confessione acattolica, particolarmente qualora questa sia una Comunità separata con un grado minimo di comunione con la Chiesa catto­lica, come p. es. le cosiddette “Chiese libere”. Si pone la domanda: in che 39 Cfr. C. Fid. Litterae Communionis noth'. AAS 85 (1993) 838-850, nr. 10 (844). 40 Cfr. Salachas, O. - Nitkiewitz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 38. A seconda delle circostanze del caso, il battezzato potrebbe essere accolto dalla Chiesa cattolica in conformità al c. 900 CCEO. In tal caso sarebbero da osservare anche cc. 35 (analogamente, in merito alla ascrizione ad una determinate ESI) e c. 681 § 1 CCEO (cfr. c. 868 § 2 CIC) relativa­mente alla “fondata speranza” di una educazione cattolica (ibid. 38). Cfr. Salachas, D., Divine Worship and especially the Sacraments (cc. 667-895), in Nedungatt, G. (ed.), A Guide to the Eastern Code, Rome 2002. 502.

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