Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)

IUS CANONICUM - Szabolcs Anzelm Szuromi, O.Praem., La fondazione delle universitanel medioevo e le particolarita dell’insegnamento universitario

130 SZABOLCS ANZELM SZUROMI, O.PRAEM. Chi voleva operare in qualsiasi modo all’interno delle tre discipline principa­li doveva portare a termine, in primo luogo lo studio della filosofia, che a quel tempo significava sopratutto \a. filosofia aristotelica, nell’elaborazione dtWaris- totelismo scolastico.23 Grazie alla scolastica, che nel XIII secolo aveva conquis­tato tutto il pensiero scientifico, si basava completamente sulla riscoperta delle opere di Aristotele. Era già noto l’elaborato della logica aristotelica fatta da Boezio, ma siamo in grado solo a partire del XII secolo della riscoperta de\VAnalytica, della Topica e della Sophistica. Con la conoscenza dell’influen­za della filosofia araba (Avicenna, Averroes, Avencebron, Moses Maimonides) non solo hanno incomincaito la traduzione delle opere, ma hanno, pure, tradot­to dal greco le opere di Aristotele. Toledo, Oxford e la Sicilia furono tra le pri­me ad inserire negli studi le opere di Aristotele in latino. Grazie alle diverse attività della varie università, che ripetutamente trasgerdivano i divieti del Pon­tefice, sono riusciti a combinare gli insegnamenti e la dottrina di Aristotele con il punto di vista della teologia della Chiesa. 3. Le facoltà di giurisprudenza presentavano e commentavano il diritto ro­mano secondo il pensiero di Giustiniano (Corpus iuris civilis).24 L’inizio della spiegazione della Digesta avviene per merito della ricerca di Ireneo25 [fi 121] (Yrnerius; Guamerius; Warner; Werner) che nel 1080, all’università di Bo­logna ha iniziato Vinterpretazione del testo della Digesta.26 27 Lo studio del diritto romano ha presto ottenuto il sostegno dell’imperatore, grazie anche al fatto che Lederico Barbarossa ha constantemente applicato il principio "Quod principi piacúit, legis habet vigorem”. A partire da quel momento l’imperatore ha dato pieno sostegno ad intraprendere lo studio del diritto romano nelle varie univer­sità. Naturalmente non si poteva fermare alla conoscenza del Corpus iuris civi­lis, e per questo intorno al diritto giustinianeo si è sviluppato il sistema dei com­menti con la scuola delle glosse: Bulgarus (t 1167), Martinus (t 1166), Iacobus (T1178) e Hugo (t 1168). La sintesi delle glosse precedenti era stato fatto da Accursio (11837-1263), diffuso con la sua opera più comunamente conosciuta come glossa ordinaria 21 Coloro che si occupavano delle glosse si sono separati 23 Cfr. Bianchi, L., Il vescovo e i filosofi. La condanna parigina del 1277 e Vevoluzione dell’aris­totelismo scolastico (Quodlibet 6), Bergame 1990. 24 Cfr. Condo relu, O., Giuristi vescovi nell'Italia del Trecento. Le “quaestiones disputatae” di Bonaccorso da Firenze e Giovanni Acciaiuoli, in Rivista intemazionale di diritto comune 9 (1998) 197-261. 25 Mazzanti, G., Irnerio: contributo a una biografia, in Rivista intemazionale di diritto comune 11 (2000) 117-182. Landau, P., Irnerius, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 14/2(2011) 1303-1306. 26 Cfr. Bellomo, M., Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell’età moderna (I libri di Erice 2), Roma 1994. 329-347. 27 Loschiavo, L., Lo studio e l’insegnamento del ius civile nel secolo XII, in Pietro Lombardo (At­ti del Convegno, Todi 8-10 ottobre 2006), Spoleto 2007. 89-121.

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