Folia Theologica et Canonica 2. 24/16 (2013)

IUS CANONICUM - Forteenth International Conference «Questioni sul tema della provisione canonica degli uffici ecclesiastici» 11th February 2013 Velasio De Paolis, C. S., Il Codice del 1983 ultimo documento del Vaticano II

236 VELASIO DE PAOLIS, C.S. precisato che il Concilio è una riflessione teologica, mentre il diritto sulla base di questa riflessione e a partire da essa regola la vita pratica dei fedeli, nel sis­tema e nella pratica del diritto. E se la riflessione teologica della Chiesa è in continuità con la sua storia del passato, così anche la applicazione del diritto non può prescindere dalla storia del suo passato e quindi della tradizione giuridica della Chiesa. Trascurare questo aspetto può portare a confusione e discussioni infinite. Giovanni XXIII pensava ad un Concilio pastorale, che non intendeva definire dottrine nuove e tanto meno dogmi; ma, salva la dottrina della Chiesa, trovasse un modo di presentarla più vicino all’uomo di oggi e pos­sibilmente anche nel suo linguaggio culturale, in modo da riannodare i fili del dialogo culturale tra fede e cultura. In questo tipo di impegno il raccordo con la tradizione è quanto mai indispensabile; analogamente si dovrebbe ire anche da parte del Codice, sia pure nel rinnovamento necessario. Il periodo che si è vis­suto nella interpretazione di rottura con il passato ha portato a mettere in dis­cussione tante certezze della tradizione, senza fondati motivi. Per quanto riguarda la Lumen Gentium, è clamorosa l’interpretazione del testo conciliare sulla Chiesa, che interpretato in chiave di rottura con il passato ha portato a discussioni che hanno perfino messo in discussione verità di fede, proclamate nella Dominus Jesus, e nel campo di riflesso del diritto la messa in discussione della verità della identificazione tra Chiesa di Cristo e Chiesa cat­tolica. La stessa riflessione sugli stati di vita, pur ricca di spiritualità e di teolo­gia, ha avuto bisogno di essere ripresa da capo attraverso i sinodi dei Vescovi che hanno dovuto riprendere la dottrina conciliare sui laici, sul sacerdozio e sulla vita consacrata. Il tema dell’origine della potestà, il rapporto tra chiesa universale e chiesa particolare, il concetto di comunione in relazione alla sco­munica e all’appartenenza alla Chiesa sono stati tanti temi che richiedevano l’armonizzazione tra il vecchio e il nuovo. A proposito di questi argomenti viene alla mente il testo evangelico: scriba doctus regni coelorum profért de thesaauro suo nova et vetera. Nel campo della Gaudium et spes, là dove si è dimenticata la tradizione canonica si è smarriti con riverberi sul diritto particolarmente sulla soggettività canonica (la Chiesa come persona morale, universitas personarum, società dotata di organi gerarchici e carismatici) ha portato a negare che la Chiesa possa essere ritenuta soggetto giuridico. Il tentativo più grande che è stato fatto è stato quello della sistematicità del codice: si è tentato in tutti i modi per trovare una sistemazione che rispondesse alla immagine teologica di Chiesa, ha dovuto poi cedere il passo alla realtà, e sottostare alle esigenze del metodo giuridico. Analogamente si può dire in relazione alla problematica sorta nel campo del diritto matrimoniale, sul concetto di persona, il concetto di amore coniugale rispetto al consenso matrimoniale, e l'inseparabilità per i battezzati tra il vinco­lo naturale e il sacramento del matrimonio.

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