Folia Theologica et Canonica 2. 24/16 (2013)

IUS CANONICUM - Szabolcs Anzelm Szuromi, O.Praem., Modifiche storiche e giuridiche della Chiesa nelle prescrizioni canoniche circa l’amministrazione del battesimo nel rito latino e la loro applicabilita nella nuova evangelizzazione

188 SZABOLCS ANZELM SZUROMI, O.PRAEM. Can. 1079 CIC [1917]).84Va notato, tuttavia, che la portata e il contenuto del Corpus iuris canonici erano stati allievati dal Concilio di Trento e gli impedi­menti ecclesiastici potevano essere dispensati dalla autorità ecclesiastica com­petente.85 In base al CIC (1917) il padrino di battesimo, poteva essere un solo padrino o madrina, o un padrino e una madrina. Vermeersch considera esplici­tamente di rifiutare i Cann. 762 e 764 del CIC (1917), per quanto riguarda l’uti­lizzo del padrino di battesimo, dato che in molti luoghi è rimasto solo come una tradizione.86 La condizione valida per essere futuri padrini, in primo luogo, era quello di accettare il mandato, ma allo stesso tempo non doveva essere né ereti­co, né scismatico, né essere sotto a sanzioni ecclesiastiche o sotto scomunica. Inoltre non poteva essere né il padre, né la madre del battezzato.87 Per essere ammesi come padrini era richiesto il quattordicesimo anno di età, non bisogna­va essere sotto nessuna sanzione ecclesiastica, secondo quanto scritto in prece­denza a cui bisogna aggiungere l’interdizione o l’infamia prodotta da un reato pubblico; non doveva essere membro di nessun ordine religioso, ovvero non poteva essere né novizio, né membro con voti temporanei, né appartenere all'ordine (Cann. 765-766 CIC [1917]). Dalle ultime due condizioni la disciplina della Chiesa nel medioevo aveva concesso il permesso tramite l’Ordinario competente (cfr. Can. 55 del Concilio di Mainz).88 Nel diritto vigente si osserva che per quanto riguarda la normativa sui padrini si è alleg­gerita, dal momento che la scelta del padrino non è più obbligatoria, ma solo consigliata. Il padrino, tuttavia, deve mantenere le prescrizioni in materia di fede, disciplina e morale della Chiesa (Can. 872 CIC).89 Il nome di battesimo viene scelto tra i nomi dei santi elencati. Tuttavia, l’Ordinario nell’antica legis­lazione poteva concedere il permesso per usare un nome che era stato modifica­to da un nome di qualche santo.90 Attualmente il Can. 855 del CIC, afferma, soltanto, che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano.91 84 Wernz, F. X. - Vidal, P., lus canonicum, IV. 45^47. 85 Cone. Tridentinum, Sessio XXIV (11 nov. 1563) Canones super reformatione circa matrimo- nium, Cap. II: COD 757; vö. Blat, A., Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, III/l. 59. 86 Vermeersch, A. - Creusen, I., Epitome iuris canonici, II. 29. 87 CONTE A Coronata, H., Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. De Sacramentis Tractatus Canonicus, I. Taurini-Romae 1951.2 106-111. Cappello, F. M., Tracta- tus canonico - morális de sacramentis, I. Taurini-Romae 1953.6 154-158. 88 Mansi XIV. 75. 89 Marzoa, A. - Miras, J. - Rodriguez-Ocana, R. (dir.), Comentario exegético al Còdice de Derecho Canònico, III. 493^496 (Blanco, M.). 90 CIC (1917) Can. 751; cfr. Conte a Coronata, M., Institutiones iuris canonici, 105. 91 CIC Can. 855 - Curent parentes, pattini et parochus ne imponatur nomen a sensu christiano alienum.

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