Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)

IUS CANONICUM - Katalin Hársfai, Il diritto alla difesa nel processo di nullita matrimoniale dopo la Dignitas Connubii

226 KATALIN HARSFAI Si referisce al Novissimum Schema posteriore della preparazione finale del­la DC - che contrariamente al Primum Schema - diminuirebbe notevolmente le prescrizioni dei codice ’83. Secondo essi, il conduire il processo completo - si vede moite volte già all’inizio del processo - è meramente formalismo e dilapi- dazione del tempo. I canonisti, ehe lottano contre il formalismo si riferiscono al discorso di Papa Giovanni Paolo II, pronunciato alla Rota Romana nel 199619, in cui il papa rife- risce al processo cosi, ehe si debba applicare al processo matrimoniale le norme del processo ordinario ma è necessario esaminare ogni caso uno ad uno, pren­dendo in considerazione la personalità del soggetto e la sfera culturale in cui essi vive. Nell’introduzione al discorso citato il papa disse: “Prendero l’avvio da alcuni concetti fondamentali circa la vera e genuina natura dei processi di nullità di matrimonio, per poi pariare dei compito, proprio dei giudice canonico, di attendere alla peculiarità di ogni singolo caso, nel conteste della specifica cultura in cui esso s’inquadra”.20 Con le queste parole, il papa, ha espresso il suo parere, secondo cui nelle cause matrimoniali si richiedono delle norme speciali. Contre di tutto ha preparato la DC secondo la Primum Schema e anche per l’av- venire viene sottolineato 1'aspetto processuale e 1'aspetto contradittorio. In relazione della scelta dei processo ordinario o quello amministrativo o quello extragiudiziale la via giudiziaria garantisce la sentenza conforma della verità obiettiva. Si richiede un équilibre tra il diritto - formalismo e subiettivis- mo, nella creazione di quello ehe tutti debbano essere partecipi, ma si afferma che il protagonista è il giudice. La questione del formalismo tocca la durata del processo, il ruolo degli avvocati e del difensore dei vincolo e moite formalità dei processo ordinario. Molti canonisti hanno tale opinione su questi, ehe il processo ordinario non è adeguato alia natura dei matrimonio. Noi non vogliamo entrare nella discussione sui formalismo e subiettivismo, vogliamo solo fare percepire, ehe quando si analizza il diritto alia difesa, in quel tempo che afferma il formalismo si difende la difesa del diritto invece ehe la determinazione dello stato del credente non appartiene alla controversia pro­cessuale, ma mantiene la garanzia dettagliata del diritto alla difesa corne una formalità superflua. II regolamento delPistruzione aspira allô equilibrio, e per questo crea le ga- ranzie della pratica del diritto alla difesa in tal modo ehe si prende in considera­zione la particolarità dei processo e cos! regola non solo il diritto delle persone, ma la difesa dell’istituto dei matrimonio; in moite cause, sopratutto quando am- bedue le parti chiedono la dichiarazione di nullità fa combattere la difesa delle parti e quella dei matrimonio. 19 IoHannes Paulus II, Allocuzione alla Rota Romana (22 ian. 1996): AAS 88 (1996) 619. 20 Iohannes Paulus II, Allocuzione alla Rota Romana (22 ian. 1996): AAS 88 (1996) 619.

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