Folia Canonica 13-14. (2010-2011)

STUDIES - Angela Patrizia Tavani: Secolarizzazione della societa e nullita matrimoniali

SECOLARIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ E NULLITÀ MATRIMONIALI 171 conosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie”35 * * * 39. Non è mancato in dottrina chi ha posto il dubbio circa la reale portata della presunzione ex can. 1101 § 1 CIC e cioè se non fosse più corretto trasformare la presunzione ex can. 1101 § 1 CIC, nel senso che sia la validità dei matrimo­nio a dover essere dimostrata e non già la nullità (presunzione di invalidità)40. Corne acutamente rilevato la portata della presunzione del can. 1101 § 1 del codice del 1983 risulta indubbiamente indebolita nella società odiema rispetto a quella, sostanzialmente identica41, contenuta nel can. 1086 § 1 del codice del 1917, ehe risultava maggiormente coerente alla realtà sociale dell’epoca, forte­mente connotata dai valori cristiani. Opportunamente è stato messo in evidenza che intanto si puô pariare di simulazione del matrimonio canonico in quanto si faccia riferimento ad un contesto sociale in cui sono ancora forti ed awertiti i valori cristiani, in cui, pertanto, possa ragionevolmente presumersi la conoscenza del modello di mat­rimonio previsto dalla legislazione canonica. Per converso, in una società come quella odierna il cui tratto caratteristico sembra essere quello della secolariz- zazione e del relativismo sembra più ragionevole presupporre ehe il modello di matrimonio comunemente considerato sia quello del matrimonio solubile, non già del matrimonio connotato dagli elementi e proprietà essenziali di cui al Codice di diritto canonico. Ciô porta quindi a ritenere ehe difficilmente possa configurarsi da parte di un individuo l’esclusione del modello del matrimonio proposto dalla Chiesa, atteso ehe tale paradigma gli è estraneo, o quanto meno lontano dalla propria concezione relativistica di tale istituto. Allora sarà la fattispecie dell’error la collocazione corretta delle molteplici ipotesi di nullità matrimoniale che hanno la loro ragion d’essere nella secolariz- zazione della società42. 35 Missa pro eligendo Romano Pontifice, Omelia del Cardinale Joseph Ratzinger, Decano del Collegio cardinalizio, Patriarcale Basilica di San Pietro, 18 aprile 2005, consultabile sul sito web www.vatican.va. 411 Fortemente critico sulla presunzione per legge della conformità tra volontà interna e mani­festazione esteriore è N. Colaianni, Consenso matrimoniale e simulazione tra realtà e virtualità, in R. Coppola (a cura di), Il matrimonio nel diritto canonico e nella legislazione concordataria italiana, Martina Franca, 2003, p. 184. 41 La formula dei nuovo canone rispetto a quella contenuta nel codice piano-benedettino è de- cisamente più attenuata. Non è un caso, infatti, ehe il legislatore del codice del 1983 abbia elimi­nato l’awerbio semper contenuto nel precedente codice quasi a voler significare che non sempre Yinternus animi consensus puô presumersi conforme aile parole e ai segni adoperati in celebrando matri­monio. 42 Ed è quanto la giurisprudenza rotale ha evidenziato: “quo tenacior est error, eo debilior est gressus ad positivum voluntatis actum”S.R.R.D., sent. 19 aprile 1926, c. Grazioli; 31 luglio 1943, 16 aprile 1946, 7 luglio 1949, c. Canestri; 6 dicembre 1954, c. Bonét; 13 luglio 1966, c. Fagiolo; 18 maggio 1968, c. Ewers; 6 novembre 1969, c. Abbo; 19 febbraio 1985, c. Masala; contra'. 23 giug- no 1978, 14 ottobre 1978, c. Stankiewicz; 23 luglio 1982, c. Bruno; 11 aprile 1984, c. De Lanver- sin. Cfr. I. Parisella, De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem, in Miscell. in hon. R. Bigador, Romae, 1972, pp. 511-540.

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