Folia Canonica 13-14. (2010-2011)
STUDIES - Angela Patrizia Tavani: Secolarizzazione della societa e nullita matrimoniali
SECOLARIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ E NULLITÀ MATRIMONIALI 167 condo il piano divino del principio”25. In via definitiva il Pontefice tornando suH’argomento con l’Allocuzione alia Rota Romana del 30 gennaio 200326, es- prime il fermo orientamento secondo cui la trascendenza è insita neU’essere stesso del matrimonio e ehe la sacramentalità non dipende dalla volontà dei nubendi ma da Dio stesso. Il Pontefice ha precisato che il matrimonio dei bat- tezzati non differisce da quello dei non credenti “quasi ehe esistessero due mat- rimoni: uno profano e 1’altro sacro”. II consenso è viziato solo in presenza di un positivo atto di volontà contrario al matrimonio o ad una proprietà o ad un elemento essenziale e non da un’opinione errata da una generica volontà contraria al matrimonio. Le citate Allocuzioni rappresentano un indirizzo dottrinale dei magistero dal quale non potrà più prescindersi nella interpretazione del can. 1101 e del can. 1099 CIC relativamente alla dignità sacramentale. Sebbene la posizione assunta dalla giurisprudenza recente sembra aver ab- bandonato nella prassi tale capo di nullità (quanto menő come capo autono- mo), sembra ehe esso assuma rilevanza invalidante sia che investa il matrimonium ispum sia che rifluisca sull’esclusione di una proprietà o di un elemento essenziale del matrimonio. 4. L’ESCLUSIONE DELLA FEDELTÀ CONIUGALE Alla fine degli anni ’60 si sono registrati in Italia riflessi della secolarizzazione anche a proposito di un altro dei tria bona matrimonii: il bene della fedeltà. Per l’ordinamento canonico esso rappresenta alla stessa stregua dei bonum sacramenti e del bonum prolis un elemento essenziale dei matrimonio. Nel diritto canonico rientra fra le ipotesi di simulazione parziale dei consenso il caso dei matrimonio celebrato dal nubente con 1’intenzione di continuare ad avere rapporti intimi con una terza persona, negando al proprio coniuge un diritto-dovere esclusivo. Se nel diritto canonico la fedeltà coniugale ha da sempre rappresentato un elemento essenziale dei matrimonio, la Corte Costituzionale italiana con sen- tenza n. 126 dei 1968 e con sentenza n. 147 dei 1969 aveva dichiarato 1’illegit- timità costituzionale delle leggi penali in tema di adulterio per violazione dei 25 Giovanni Paolo II, Allocutio ad Rotam Romanam, 1 febbraio 2001, in A.A.S., 93 (2001), p. 364, n. 8. 26 “L’importanza della sacramentalità del matrimonio e la nécessita della fede per conoscere e vivere pienamente tale dimensione, potrebbe anche dar luogo ad alcuni equivoci, sia in sede di am- missione alle nozze ehe di giudizio sulk loro validità... la Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è bene dispositus anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità. Non si puô in- fatti configurare, accanto al matrimonio naturale, un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali”. Giovanni Paolo II, Allocutio ad Rotam Romanam, 30 gennaio 2003, in A.A.S., 95 (2003), p. 397 n. 8.