Folia Canonica 12. (2009)
STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris
SIGNIFICATO E LIMITI DELLA DEFINIZIONE DI CHIESA SUI IURIS 79 Tuttavia, scegliendo di dare giuridicamente più consistenza al bilanciamen- to fra i requisiti di un governo ecclesiale centralizzato e i diversi ambiti deli’— autonómia delle Chiese orientali, si potrebbe garantire un certo grado di effi- cienza amministrativa ma non ci si discosterebbe dal modello ecclesiologico di matrice latina ehe è alla base dell’attuale forma di organizzazione del governo della Chiesa cattolica. Sarebbe forse più conveniente dare il peso dovuto al fat- to ehe le Chiese d’Oriente e d’Occidente hanno seguito durante non pochi secoli una propria vita, unite pero dalla fraterna comunione della fede e della vita sacramentale, intervenendo per comune consenso la sede romana (Sede romána moderante), qualora fossero sorti tra loro dissensi circa la fede o la disciplina54. In questo modo verrebbe ad essere più evidente il profondo cambiamento di comprensione ecclesiologica ehe si è verificato con la dottrina del Concilio Vaticano II55 *. 6. Elementi costitutivi di una Chiesa sui iuris Nel diritto canonico orientale una Chiesa sui iuris è definita come “un ragg- ruppamento di fedeli cristiani congiunto dalla gerarchia, a norma dei diritto, ehe la suprema autorità della Chiesa riconosce espressamente o tacitamente corne sui iuris”st. Esistono perciô quattro dementi costitutivi: a) una comunità di fedeli cristiani; b) una gerarchia ehe congiunge quella comunità per mezzo del ministère della parola, dei sacramenti e il governo57; c) una struttura di organizzazione ecclesiale a norma di diritto; e d) il riconoscimento esplicito o tacito dell’autorità suprema della Chiesa. Questo ultimo elemento risulta specifico e decisivo nella definizione della proprietà di "sui iuris” di una Chiesa orientale cattolica. II riconoscimento esplicito non comporta delle difficoltà particolari per il fatto ehe esso viene espresso in osservanza dei requisiti canonici. Invece, il riconoscimento implicito présenta delle complessità non sempre facili da risolvere. Si puô citare a modo di esempio la situazione di alcune Chiese orientali perseguitate dai regimi di Stato nei decenni seorsi, ehe non consentivano una normale organizzazione ecclesiale e ehe sono state quindi soggette a forme non sempre ufficiali di esistenza. Un esempio emblematico di questo è costituito dalla Chiesa greco-cattolica bielorussa e dalla Chiesa greco- cattolica russa, le quali esistono nominalmente ma non hanno ancora visto conformato il loro statuto ecclesiale con la normatíva in vigore dalla promul- gazione del CCEO, il che genera una deleteria incertezza nell’amministrazione ecclesiale. 54 Cfr. UR, 14. 55 Cfr. K. Mörsdorf, L'autonomia della Chiesa locale, in La Chiesa dopo il Concilio, Milano 1972, 172-174. “ CCEO, can. 27. ” Cfr. San Cipriano, Epist. 66, 8: CSEL 3, 2, 733.