Folia Canonica 11. (2008)

PROCEEDINGS OF TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. "Questioni attuali intorno al Battesimo" Budapest, 4th February 2008 - Péter Szabó: La validita del battesimo amministrato da un pagano nelle discipline delle Chiese orientali

246 PÉTER SZABÓ orientali dell’Epifania del 1996 dichiara: ...in caso di necessità invece, secondo il can. 611 § 2, [il battesimo] lo possono amministrare lecitamente, öltre ai diaconi, i chierici, i membri di istituti di vità consacrata, ed anche «qualsiasi altro fedele cristiano», ma non anche «chiunque, mosso da retta intenzione» come indicato invece per la Chiesa latina nel can. 861 § 2 del CIC. [Tale differenziazione sottolinea ehe il Battesimo salva l’in- dividuo inserendolo in una comunità ecclesiale. Solo un membro di questa comunità puà dunque battezzare.f2 Segue, dalla natura stessa del documento, che esso chiarisce le disposizioni della legge22 23 e, quindi, in questo caso, rappresenta una specie di interpretazio- ne autorevoie della norma codificata. Tuttavia, anche da questa funzione dell’«instructio» come genere normativo-letterario non si puô dedurre con certezza altro ehe il legislatore vieta (in modo indiretto) agli orientali di chiedere ad un pagano 1’amministrazione dei sacramento. Insomma, la normatíva attuale delle Chiese orientali cattoliche non va öltre al divieto (indiretto) di ricevere il battesimo da un pagano, e quindi non arriva a considerare la validità di tale atto. NelTambito orientele cattolico, un battesimo non puô essere attualmente considerato invalido per il solo fatto ehe il suo mi­nistro non è membro della Chiesa di Cristo. 3. LA POTESTÀ DELLA CHIESA SUL «MINISTRO STRAORDINARIO»: CONSIDERA- ZIONI PRELIMINARI Nonostante ehe dallo stato «non-cristiano» dei ministro, come abbiamo appena visto, non si possa attualmente desumere l’incapacità (o forse meglio inabilita) dei medesimo di conferire un battesimo valido, le divergenze nelle stesure delle suindicate norme latina e orientale non devono essere neanche relativizzate. Infatti, la tradizione orientale, come abbiamo potuto constatare dalle testimonianze sovrariferite della prassi antica, in realtà richiederebbe ehe la disciplina cattolica orientale dichiari anche Yinvalidità del battesimo amministra- to da un pagano. Per questa ragione a mio awiso non si puô evitare la delicata questione se in teória la Chiesa abbia la potestà di farlo. Anzi, come abbiamo vis­to, la disciplina delle Chiese precalcedonesi esigerebbe di riservare addirittura esclusivamente ai soli sacerdoti (o per lo meno ai diaconi) la celebrazione (anche) di questo sacramento. ★ 22 Congregazione PER LE Chiese orientali, instr. II Padre incomprensibile, 6. I. 1996, in Enchiridion vaticanum 15, Bologna 1996, n. 46, 44—45. 23 Cf. CIC c. 34 e PB art. 18b.

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