Folia Canonica 11. (2008)

PROCEEDINGS OF TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. "Questioni attuali intorno al Battesimo" Budapest, 4th February 2008 - Myriam Tinti: La rilevanza del battesimo per la sacramentalita del matrimonio

BATTESIMO E SACRAMENT ALIT À DEL MATRIMONIO 239 volontà assoluta o dedotta in condizione di escludere lo stesso matrimonio ‘si sit sacramentum’. ”20 Nella dottrina e nella giurisprudenza della Rota Romana è fermo il princi­pio che i battezzati anche se hanno perso la fede, se hanno contratto con la ret- ta intenzione il matrimonio in quanto contratto naturale, hanno contratto valida- mente il matrimonio anche in quanto sacramento poiché gli effetti sacramentali vengono prodotti indipendentemente dalla volontà dei ministro, per istituzione di Cristo. Per quanto riguarda il possibile conflitto fra le due intenzioni, quella cioè di non fare il sacramento e quella di contraire matrimonio, la validità del matrimo­nio e l’esistenza del sacramento dipenderà dalla prevalenza di questa su quella. Sotto il profilo psicologico, la persona puô fare una distinzione: volere il contratto ed escludere con atto positivo di volontà la sacramentale dignità, corne puô escludere la indissolubilità o la fedeltà determinando cosi la nullità dei matrimonio per simulazione. Gli stessi principi si applicano nel caso di errore sulla sacramentalità. L’errore sulla sacramentalià viene trattato nella dottrina e nel diritto della Chiesa (c. 1099) corne quello riguardante le proprietà essenziali — unità e indis­solubilità — dei matrimonio, nonostante che la sacramentalità sia una qualità so- prannaturale e le proprietà essenziali appartengano alla struttura naturale del matrimonio. Il semplice errore su di esse non incide suif efficacia giuridica del consenso matrimoniale e conseguentemente sulla validità, sia dei contratto ehe del sacramento, giacché non verte sulla essenza, ma su un elemento che ac­compagna inseparabilmente il matrimonio, ma pur senza appartenere alla sua essenza. Questa è la dottrina ehe la Chiesa ha applicato tradizionalmente rite- nendo sempre validi e sacramentali i matrimonio dei battezzati separati dalla Chiesa, pur se non credono nella sacramentalità del matrimonio; sia negli in- segnamenti, sia nella prassi giurisprudenziale e pastorale, la Chiesa ha consider­ato sempre il matrimonio di questi battezzati come rato (sacramento) e, se con- sumato, assolutamente indissolubile. Giovanni Paolo II, nella Allocuzione alia Rota Romana dei 30 gennaio 2003 dichiara: “Non si puô configurare accanto al matrimonio naturale un al- tro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali. Questa verità non deve essere dimenticata al momento di delimitare 1’esclu- sione della sacramentalità (can. 1101, §2) e Terrore determinante circa la dignità sacramentale come eventuali capi di nullità. Per le due figure è decisivo tenere presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimen­sione soprannaturale del matrimonio puô renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale”21. 20 Vedasi: La nuova legislazione matrimoniale canonica, Città del Vaticano 1986, 131. 21 Giovanni PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 30. 1. 2003, in A AS 95 (2003) 395.

Next

/
Oldalképek
Tartalom