Folia Canonica 11. (2008)
PROCEEDINGS OF TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. "Questioni attuali intorno al Battesimo" Budapest, 4th February 2008 - Agostino Montan, "Formule teologiche": Variabilita e limiti nella dottrina e diritto sacramentale
«FORMULE TEOLOGICHE» VARIABILITÀ E LIMITI 201 ritengono che la tradizione della Chiesa in questa materia non deve essere cam- biata»22. Le prime si fondano sulla convinzione teologica ehe il ministero ordinato della Chiesa manca di pienezza quando è limitato a un sesso soltanto. Le seconde credono che esistono problemi teologici riguardanti la natura umana e la cristologia ehe stanno al cuore delle loro convinzioni e della loro compren- sione dei ruolo delle donne nella Chiesa. Fermiamo la nostra attenzione sulla disciplina e sui dibattito ehe si sono sviluppati all’intemo della Chiesa cattolica. 7.1 — Disciplina vigente. Stabilisée il c. 1024: «Riceve validamente la sacra or- dinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile». Nel Codice orientale si legge: «Puô ricevere validamente la sacra ordinazione solo il battezzato di sesso maschile» (CCEO, c. 754). La lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis, dei 22.05.1994 (AAS 86 [1994] 545-548)23, in termini precisi stabilisce: «Al fine di dissipare ogni dubbio circa una questione di gran rilievo ehe attiene alia stessa costituzione divina della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare nella fede i fratelli (cf. Lc 22,32) dichiaro ehe la Chiesa non è in alcun modo titolare della facoltà di conferire 1’ordinazione sacerdotale aile donne, e ehe questo enunciato deve essere considerato come definitivo da tutti i fedeli della Chiesa». Al dubbio: “Se la dottrina, secondo la quale la Chiesa non ha la facoltà di conferire 1’ordinazione sacerdotale aile donne, proposta nella lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis come da tenersi in modo definitivo, sia da considerarsi ap- partenente al deposito della fede”, la Congregazione per la dottrina della fede in data 28 ottobre 1995 ha risposto: Affermativamente (AAS 87 [1995] 1114: EV 14/3271). La risposta riporta il seguente commento: «Questa dottrina esige un assenso definitivo poiché, fondata nella parola di Dio scritta e costantemente conservata e applicata nella tradizione della Chiesa fin dall’inizio, è stata proposta infalli- bilmente dal magistero ordinario e universale (cf. LG n. 25,2). Pertanto, nelle presenti circostanze, il Sommo Pontefice, nell’esercizio del suo proprio ministero di confermare i fratelli (Lc 22,32), ha proposto la medesima dottrina con una dichiarazione formale, affermando esplicitamente ciö che si deve tenere sempre, ovunque e da tutti i fedeli, in quanto appartiene al deposito della fede» (ivi: EV 14/3271). 22 Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, Battesimo, eucaristia e ministero, documento conclusivo della commissione sui tre terni, Lima 1982, in Enchiridion oecumenicum, 1, Dialoghi intemazionali (1931—1984), Bologna 1986, nn. 3032—3181: 3134. 23 I punti salienti della dottrina dclla Chiesa sui sacerdozio ministeriale delle donne sono présenta« nella dichiarazione dclla Congregazione per la dottrina della fede Inter insigniores dei 30 novembre 1976, in AAS 69 (1976) 98-116: Enchiricion Vaticanum 5/2110-2147. I punti salienti sono: 1° il fatto della tradizione, 2° l’atteggiamento di Gesù; 3° la prassi degli apostoli. L’atteggia- mento di Gesù e degli apostoli è considerato normativo da tutta la tradizione fino ai nostri giomi.