Folia Canonica 11. (2008)

PROCEEDINGS OF TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. "Questioni attuali intorno al Battesimo" Budapest, 4th February 2008 - Agostino Montan, "Formule teologiche": Variabilita e limiti nella dottrina e diritto sacramentale

190 AGOSTINO MONTAN più o menő caduta nell’oblio: ma è utile per l’interpretazione dei dogmi e dovrebbe essere quindi rinnovata e ulteriormente sviluppata»13. Una rielaborazione delle note teologiche è proposta da G. Thils nell’enci- clopedia Catholicisme'4. L’Autore présenta non solo le differenti qualifïcazioni teologiche, ma fornisce anche un certo numero di regole e criteri dai quali queste qualifïcazioni sono ottenute e determinate. Nell’elenco figurano le seguenti note teologiche: 1° Verità di “fede divina”; 2° Verità di fede divina e cattolica; 3° Verità vicina alla fede; 4° Verità di «fede ecclesiastica»; 5° Verità teologicamente certe e comuni; 6° Verità teologicamente fondate; 7° Verità che godono di una reale probabilità; 8° Le dottrine sicure. Secondo il prof. G. Thils, oggi non sono solo i chierici, ma anche i laici a voler verificare essi stessi la portata esatta di cio ehe viene presentato come “in- segnamento della Chiesa”, con l’intento di conoscere ciô ehe richiede la loro adesione credente e ciô ehe puô essere oggetto di una revisione. L’Autore con­clude annotando che i decreti e le decisioni delle Congregazioni romane sono, nell’insieme, dottrine sicure. I decreti che provengono dalla Congregazione per la dottrina della fede esprimono una direzione obbligatoria. Sempre secondo il Thils, al di fuori dei decreti della Congregazione per la dottrina della fede e della Pontificia Commissione Biblica, gli altri dicasteri romani non emanano ehe de­creti disciplinari. 3. Le formule teologiche della Professione di fede - I cc. 750, 751, 752, 753 del Codice di diritto canonico Punto di riferimento per individuare e definire le formule teologiche è la Professione difede pubblicata nel 1967, aggiomata nel 1989 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e resa obbligatoria per chi assume determinati ufhci (cf. c. 833). Nella formula si distinguono tre generi differenti di verità, con i corrispondenti generi di assenso richiesti allorché sono proposti dal magistero della Chiesa. Si possono avere: a) verità rivelate ehe fanno parte dei deposito della fede. alle quali è dovuto l’assenso di fede. « Credo con ferma fede tutto ciô che è contenuto nella parola di Dio seritta e trasmessa, e ehe dalla Chiesa è proposto da credere come divinamente rivelato, sia con solenne decisione sia con magistero ordinario e universale». II magistero insegna in- fallibilmente le verità rivelate che fanno parte dei deposito della fede: 1) con “solenne decisione” o di un concilio ecumenico o dei Papa ex cathedra; 2) tramite il magistero ordinario e universale. Si tratta dei dogma ed è chiesto 1’assenso di fede: «credo pure con ferma fede / firma fide quoque credo»; '3 Commissione Teologica Internazionale, L’interpretazione dei dogmi [1990], in CTI, Do- cumenti, 397: Enchiridion Vaticanum 11/2749. 14 G. Thils, Notes théologiques, in Catholicisme, IX, 1389-1394.

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