Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico

RIGIDITÀ ED ELAST1CITÀ DELLE STRUTTURE NORMATIVE... 9 base al primato di giurisdizione del Romano Pontefice — dichiarato solenne- mente come dogma al Concilio Vaticano I6 — era formalmente indiscutibile, si era consapevoli del fatto ehe questa giurisdizione non si esercita in un modo ar­bitrario, ma rappresenta un carisma speciale, perché la Chiesa possa rimanere fedele alla volontà dei suo Fondatore. Altrimenti sarebbe stato difficilmente pensabile mettere fuori vigore per esempio i canoni disciplinari del Concilio di Nicea — cosa che in realtà è co- munque successa, ma soprattutto formalmente (cfr. CIC1917 can. 6, special­mente 6°), tecnicamente e meno secondo la sostanza. In questo senso più largo, cioè come testimonianze della tradizione disciplinare, ci sono dei sacri canones anche nella Chiesa cattolica7. I canonisti latini più antichi hanno pariato inoltre non soltanto di diritto divino, ma — per una parte alTinterno di questa stessa categoria — anche di diritto apostolico nella Chiesa8. Anzi, i manualisti hanno esaminato pure la questione, come la Tradizione costituisce una fonte di dirit­to nella Chiesa. In questo contesto hanno distinto di solito tre tipi di tradizione: 1) La tradizione divina, ehe contiene dei precetti provenienti da Cristo stesso, ma “promulgati” dagli apostoli. Come tali vengono menzionati i sacramenti delTunzione degli infermi e della cresima9. 2) La tradizione apostolica nel senso moderno della parola, che contiene dei precetti dati dagli stessi apostoli. L’esempio classico per questo tipo di diritto apostolico tradizionale è il privile­gio Paolino (ICor 7,12-15)10 11. 3) La tradizione ecclesiastica ehe contiene delle norme (non scritte) introdotte dall’autorità ecclesiastica, come per esempio il battesimo dei bambini. Mentre i precetti della tradizione divina non possono essere mutati dall’autorità ecclesiastica, e quindi non hanno bisogno neanche di canonizzazione per avere forza obbligatoria nel diritto della Chiesa (fatto ehe non esclude la loro canonizzazione per facilita della loro applicazione), le regole della tradizione strettamente apostolica, in quanto contengono diritto umano, possono essere modificate, ma cio awiene in realtà solo rarissimamente". Alle implicazioni canoniche della nozione patristica della traditio Apostolica tornere- mo più avanti. Nel canone 6 del Codex Iuris Canonici del 1917 viene prescritto ehe i canoni di questo Codice — in quanto contengono il diritto antico — devono essere in­terpretati nel senso della tradizione canonica. Per questo hanno pubblicato i Cardinali Pietro Gasparri e Jusztinián Serédi, in una collana speciale12, anche il 6 Cone. Vat. I, Cost. dogm. Pastor aeternus, 18 luglio 1870, cap. 3: DH 3061-3064. 7 Cfr. per es. I. ZUZEK, SacraUta e dimensione umana dei „canones", in Ius Ecclesiarum vehiculum ca­ritatis. Atti del simposio internazionale per il decennale dell’entrata in vigore dei ‘Codex Canonum Ecclesia­rum Orientalium', Città del Vaticano, 19—23 novembre 2001, Città del Vaticano 2004, 53—116. 8 A. VAN Hove, Prolegomena (Commentarium Lovaniense in CIC, Vol. I, Tom. I), Mcchli- niae-Romae 21945, 67-68. 9 D. M. PRÜMMER, Manuale iuris canonici in usum scholarum, '’Friburgi Brisgoviae 1933, 12. 10 Canonizzato o riconosciuto espressamente anche nel CIC vigente, cann. 1143—1147. 11 Prümmer 13. 12 Codicis iuris canonici fontes, I-IX, Romae 1923-1939.

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