Folia Canonica 10. (2007)
STUDIES - Andrej Saje: Lo sviluppo della forma della celebrazione del matrimonio nella Chiesa Occidentale e nella Chiesa Orientale nel caso in cui manca l'assistente competente
LO SVILUPPO DELLA FORMA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 79 seorso il periodo di un mese, mentre la nuova norma richiese solo ehe si preve- desse 1’assenza dei sacerdote competente per un tale areo di tempo. Lo sviluppo della forma straordinaria continuo, dopo la promulgazione dei Codice piano-benedettino, sia attraverso le risposte autentiche della Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica dei Codice (PCI AC) e della Congre- gazione per i sacramenti,23 sia grazié alla discussione conciliare e alia prepara- zione della nuova codiftcazione latina ed orientale. Gli argomenti più discussi durante questo periodo furono: l’arco di tempo necessario di assenza dei parroco competente affinché gli sposi possano sposarsi solo davanti ai testimoni; la spe- cificazione deli’assenza fisica e morale dei parroco; la precisazione dei testimo- ne qualificato e dei ministro sacro ehe deve essere chiamato per quanto possibile, la valutazione dei grave incomodo e la necessaria intenzione dei nubendi. Le risposte autentiche ai dubbi proposti offrirono delle importanti chiarifica- zioni del can. 1098, ma non eliminarono gli abusi nell’uso della forma matrimoniale straordinaria. Uno dei problemi più gravi sorgeva dali’imprudenza dei sacerdoti e dei confessori e dalla loro poca conoscenza della legislazione in materia. Gli abusi della forma straordinaria provenivano anche dal fatto che erano le parti stesse ad interpretare e valutare il grave incomodo, nel quale probabilmente si trovavano. Per questa ragione, nella preparazione dei Concilio Vaticano II si vollem proporre alcune soluzioni al fine di prevenire eventuali abusi nel futuro. Si suggerirono perciö dei cambiamenti, tra cui: la necessaria licenza dell’ordinario o dei proprio parroco, ai quali spettava di valutare il grave incomodo, la delega dei laici come assistenti al matrimonio in mancanza di sacerdoti, una specificazione più dettagliata della forma straordinaria al di fuori dei perico- lo di morte, i procedimenti per i casi di poligamia, ecc.24 Le Chiese orientali ricevettero per la prima volta una normatíva unificata circa la forma di celebrazione dei matrimonio, sia ordinaria (cann. 85, 86) sia straordinaria (can. 89),25 con il m.p. Crebrae allatae del 1949. Prima della pubblica23 La Commissione e la Congregazione negli anni 1925, 1928, 1931, 1935 e 1945 diedero delle risposte autentiche ad alcuni dubbi sulla forma straordinaria della celebrazione dei matrimonio: PCIAC, Risp. Ad proposita dubia, 10 novembre 1925, AAS 17 (1925) 582-583; Risp. Adproposita dubia, lOmarzo 1928,.445’20 (1928) 120; Risp. Adproposita dubia, 25 lu- glio 1931, AAS 23 (1931) 388; Risp .Ad proposita dubia, 3 maggio 1945,AAS 37 (1945) 149. S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Risp. Circa formam extraordinariam matrimonii, 24 aprile 193 5, X. Ochoa, (ed.), Leges Ecclesiae post Codicem luris Canonici editae I, Roma 1966, 1270; mPeriodica 27(1938)45-46. 24 Cf. Commissione per la disciplina dei sacramenti, in Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano IIApparando, Series I (antepraeparatoria),vo\. 3; Series II (praeparatoria), vol. 2, pars 3; vol. 3, pars 1, Città del Vaticano 1964. Acta Synodalia S. Concilii Oecu- menici Vaticani II, Città del Vaticano 1962-1965, vol. 3, pars 8. 25II can. 89 stabiliva: «Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochus vel Hierarcha vel sacerdos cui facultas assistendi matrimonio facta sit ad normam canonum 86, 87: 10