Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI 269 le, di reati contra sextum, specie il concubinato. Si tratta della possibilità di in- fliggere la pena espiatoria di dimissione dallo stato clericale (cf. can. 1433 § 2); in tal caso bisogna procedere a norma dei canoni sui processo penale. Infine, lo stato clericale si puô perdere mediante rescritto concesso dalla Santa Sede per quei chierici che, pur avendo ricevuto validamente 1’ordine sacro, furono ordinati sotto timore grave e ehe, passato il timore, non ratificarono, almeno tacita- mente, con 1’esercizio dei ministero, la stessa ordinazione, oppure mediante re­scritto concesso dal Patriarca, alie condizioni indicate nel can. 397 del CCEO. Il rescritto di perdita dello stato clericale è concesso ai diaconi per motivi gra­vi e ai presbiteri per motivi gravissimi. Competente a concedere il rescritto è an­che il Patriarca, il quale, peró, non puô agire senza il previo consenso del Sinodo dei Vescovi della sua Chiesa o senza il consenso del Sinodo permanente, se l’attesa comporta qualche pericolo per il chierico oratore. I chierici orientali in attesa di rescritto devono avere il domicilio o il quasi-domicilio nel territorio pa­triarcale e devono trovarsi nella condizione coniugale; nel caso di chierici celibi, il Patriarca puô concedere la perdita dello stato clericale, manente coelibata, dal momento ehe il Codice proclama indirettamente in questo canone 1’incompetenza dei Patriarca a concedere la grazia della dispensa dagli obblighi dei celibato e direttamente nel precedente can. 396. Il disposto del can. 397 vale anche per le Chiese arcivescovili maggiori, stante il tenore del can. 152. In tutti gli altri casi, vale a dire per i chierici delle altre Chiese sui iuris e per quelli ehe hanno il domicilio o il quasi-domicilio fuori dei confini delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori la questione è di competenza della Sede Apostolica, cui spetta emanare il rescritto.42 3. Perdita dello stato clericale e dispensa dal celibato La perdita dello stato clericale non comporta ipso iure la dispensa dal celiba­to, in quanto questa è di esclusiva competenza del Romano Pontefice. Fa ecce- zione al principio generale il caso in cui si ottiene la dichiarazione della nullité della sacra ordinazione per sentenza giudiziale o per decreto amministrativo: di- chiarata legittimamente la nullité della sacra ordinazione, ne consegue l’immediata cessazione dell’obbligo del celibato, senza il ricorso al Sommo Pontefice. Fa pure eccezione la richiesta per ottenere la dispensa dal celibato, nel senso che questa, una volta ottenuta, implica la perdita dello stato clericale. 42 La chiarezza con cui fu riformulato il can. 397 è dovuta alle osservazioni, accettate, di un Organo di consultazione ehe serisse: «Tenuto conto di quanto detto al can. 84 [can. 396] si sa- rebbe dovuto distinguere: 1) i chierici tenuti al celibato e ehe, chiedendo la perdita dello stato clericale, domandano anche la dispensa dal celibato; 2) i chierici tenuti al celibato ehe chiedo- no la perdita dello stato clericale, ma non la dispensa dal celibato, e i chierici non tenuti al celi­bato ehe chiedono la perdita dello stato clericale: casi di competenza del Patriarca», in “Nun­tia”, XX (1985), 125.

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