Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale
LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI 265 La quaestio disputata, oggi, è se, dopo il Vat. II e la promulgazione del CCEO, questi tre decreti proibitivi siano ancora in vigore oppure siano da consi- derarsi abrogati. Alcuni Autori reputano ehe sono stati aboliti,31 altri, invece, sono dubbiosi sulla permanenza o meno della proibizione. Proposto il dubbio alla Congregazione per le Chiese Orientali, questa rispose ehe la proibizione è ancora in vigore.32 Il CCEO non ha voluto modificare le disposizioni ehe erano già state stabilite precedentemente dalla Santa Sede, nonne valide ancora per tutti i territori imme- diatamente soggetti al Romano Pontefice. Questo divieto per la diaspora fu in- trodotto, come si è detto, specie dietro richiesta dell’episcopato latino, nella con- vinzione che 1 ’ ammissione di fedeli coniugati al presbiterato avrebbe suscitato la admiratio fidelium ed avrebbe influenzato negativamente il clero latino, per il quale il celibato è obbligatorio. Comunque, la reiterata risposta negativa della Sede Apostolica derivava dal fatto ehe non si riteneva utile il riesame della questione prima della promulgazione del CCEO. Ora, a Codice promulgato, sembra che gli episcopati latini in Occidente non persistano più sulla loro iniziale opposizione all’esercizio dei ministe- ro da parte di orientali coniugati nei territori latini. cis orientalibus, sive saecularibus, sive religiosis, qui e territoriis aut dioecesibus orientalibus in Septentrionalem, vel Mediam, vel Meridionalem Américain, vel in Australiae regiones demigrant, ut spiritualem inibi curam praestent fidelibus proprii ritus, 23 decembris 1929, n. 6, in AAS, XXII (1930), 102-103; Id., Decretum Graeci-Rutheni Ritus, de administratione Ordi- nariatus Graeco-Rutheni in Regione Canadensi, 24 maii 1930, art. 12, in AAS, XXII (1930), 348. 31 R. Cholij, An Eastern Catholic Married Clergy in North America: Recent Changes in Legal Status andEcclesiological Perpective, in “Studia Canonica”, XXXI (1977), 331-339. 32 Cf.N. RACHFORD, Norms of Particular Law for the Byzantine Metroplitan Church sui iuris of Pittsburgh, USA, in “CLSA Proceedings”, LXII (2000), 233-243. G. Nedungatt, Clerics (cc. 323-398), in Id. (a cura di), A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of Eastern Churches, 303, riferendosi a questa risposta della Congregazione, afferma: «But this reply is widely ignored in practice, and a new custom is developing which does not regard that the Eastern discipline of married clergy is applicable only within territorial limits».