Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI 253 nam».18 II vigente canone, percio, in ossequio alla tradizione della Chiesa uni­versale riafferma la stima per il celibato dei chierici, ma anche la liberté nella scelta matrimoniale, in modo ehe questa non diminuisca o addirittura chiuda la possibilité di accedere in seguito agli ordini sacri. E ciô nel rispetto di quanto sancito dalla prassi della Chiesa primitiva e delle Chiese orientali. Per quanto ri- guarda la fonnulazione dei testo che si riferisce ai chierici uxorati, un Organo di consultazione propose di aggiungere la clausola “ad normam suae Ecclesiae” tra “status clericorum” e “matrimonio iunctorum” «per non lasciar pensare ehe tutte le Chiese Orientali ammettono il clero coniugato». II Gruppo di studio, pur con­siderando Posservazione, non la accettô «per non stabilire in esso qualche cosa di più che non sia l’affermazione del can. 71 del Motu proprio “Cleri sanctitati”, ove circa i chierici coniugati si legge: “hae litterae Apostolicae nihil innovant circa vigentem in unoquoque orientali ritu disciplinam”».19 In continuité con le fonti antiche, il Legislatore richiama la preparazione ad un’adeguata educazione alia vita celibataria, dono peculiare di Dio, ispirandosi al magistero conciliare di OT 10 e di PO 16, présenta positivamente 1’obbligo di osservare la perfetta e perpetua continenza, evidenziandone sia il valore escato- logico, dal momento ehe il celibato è per il Regno dei cieli (cf. Mt 19,11), sia il valore cristologico, dato ehe mediante il celibato i chierici possono aderire più fedelmente a Cristo con cuore indiviso, sia, infine, il valore ministeriale, atteso che, da celibi, i chierici possono dedicarsi più liberamente a Dio e ai fratelli. La valenza giuridica della legge del celibato si puo desumere da diversi argo- menti, rilevabili in altri luoghi nel Codice; ad esempio, è di competenza del dirit- to particolare stabilire mezzi sull’osservanza del celibato (can. 374); chi è costi- tuito nell’ordine sacro, come anche chi ha emesso voto pubblico perpetuo in un Istituto religioso, attenta invalidamente il matrimonio, essendoci nel caso un im­pedimento dirimente (cann. 804-805); la non osservanza dei celibato puô confi- gurarsi in uno dei delitti contro obblighi speciali, previsti nel can. 1453; l’obbligo dei celibato, infine, puo essere oggetto di dispensa, concessa unica- mente dal Romano Pontefice e non unitamente alia perdita dello stato clericale. Sulla scorta della duplice tradizione vigente nelle Chiese Orientali, il Codice in­siste sull’impegno ad una vita casta per entrambe le categorie di chierici, sia per quelli celibi sia per quelli uxorati. Questi ultimi, poi, avendo tra le responsabilité ministeriali anche quelle coniugali e familiari debbono porsi come esempio lu­minoso per gli altri fedeli sia nel modo di condurre la vita familiare sia nell’educazione della prole (cf. can. 374). E evidente che il Legislatore intende richiamare qui non solo un obbligo di diritto naturale, vale a dire la responsabilité del chierico uxorato verso il coniuge e verso i figli, ma anche un dovere che af­18 Pius XII, Cleri sanctitati (nt. 2), 456-457. 19 “Nuntia”, XX (1985), 108-109.

Next

/
Oldalképek
Tartalom