Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale
FOLIA CANONICA 10 (2007) 245-270. LUIGI SABBARESE LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI Le spécificité dei diritto orientale1 PREMESSA; 1.1 CANONI PRELIM1NARI SUI CHIERICI; II. I SEMINARISTI ORIENTALI E LA LORO FORMAZIONE IN SEMINARI DELLA CH1ESA LATINA; III. LE PECULIARITÀ NELLO STATUTO GIURI- DICO DEI CHIERICI ORIENTALI: I. L ’annuncio dei Regno mediante il ministem e la testimonianza di vita\ 2.1 chierici celibi e uniti in matrimonio', 3. Lapromozioneper le vocazioni al ministem sacro e alla vita consacrata', 4. L'ardore apostolico dei chierici', 5. L’uso di diritti e insegne', 6. Il chierico fuori della propria eparchia', 7. La soluzione delle contese tra chierici nelforo ecclesiastico', 8. La sollecitudine dei chierici per tutte le Chiese', IV. ASCRIZIONE, PASSAGGIO E TRASFE- RIMENTO DEI CHIERICI: QUESTIONI INTERCODICIALI: 1. Ascrizione di un chierico orientale ad una diocesi latina e incardinazione di un chierico latino in un 'eparchia orientale', 2. Passaggio (escardinazione) di un chierico ad altra Chiesa sui iuris e cambiamento dei rito; 3. Transmigratio clerici', 4. Chierici uxorati domiciliati in territori latini', V. LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE: 1. Introduzione; 2.1 modi di perdita dello stato clericale', 3. Perdita dello stato clericale e dispensa dal celibato', 4. EJfetti derivanti dalla perdita dello stato clericale', VI. IL RESCRITTO DI RIAMMISSIONE NELLO STATO CLERICALE. PREMESSA Lo statuto dei chierici è qui presentato dal punto di vista specifico della normatíva orientale. Per coglieme le caratteristiche peculiari è del tutto evidente che si instauri una sorta di confronte con la normatíva latina; pertanto, è sotto questo specifico profite che saranno analizzate le norme ehe integrano lo statuto dei chierici secondo la legislazione orientale. Tuttavia, bisogna tener presente che alcuni aspetti peculiari del diritto orientale, öltre che costituire una specificità, danno luogo pure a problematiche ehe si fondano su orientamenti nonnativi ehe, a volte, mettono in risalto la legittima variété delle Chiese orientali rispetto alla Chiesa latina e ehe, altre volte, necessita- no di avvicinarsi all’argomento dei chierici con uno sguardo, per cosi dire, sinot- tico, in modo da creare una sintonia interecclesiale. La specificità, dunque, del diritto orientale, in tema di statuto canonico dei chierici si coglie più pienamente non solo considerando le norme proprie e ap- partenenti unicamente al CCEO o al diritto particolare delle singole Chiese sui iuris, ma anche instaurando una specie di dialogo tra il CIC e il CCEO, specie 1 Riprendo sommariamente qui quanto già esposto nel mio commento al Titolo X del CCEO: De clericis, in P.V. Pinto (a cura di), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Libreria Editrice Vaticana, Città dei Vaticano 2001, 288-291; 315-342.