Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

FOLIA CANONICA 10 (2007) 245-270. LUIGI SABBARESE LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI Le spécificité dei diritto orientale1 PREMESSA; 1.1 CANONI PRELIM1NARI SUI CHIERICI; II. I SEMINARISTI ORIENTALI E LA LORO FORMAZIONE IN SEMINARI DELLA CH1ESA LATINA; III. LE PECULIARITÀ NELLO STATUTO GIURI- DICO DEI CHIERICI ORIENTALI: I. L ’annuncio dei Regno mediante il ministem e la testimonianza di vita\ 2.1 chierici celibi e uniti in matrimonio', 3. Lapromozioneper le vocazioni al ministem sa­cro e alla vita consacrata', 4. L'ardore apostolico dei chierici', 5. L’uso di diritti e insegne', 6. Il chierico fuori della propria eparchia', 7. La soluzione delle contese tra chierici nelforo ecclesia­stico', 8. La sollecitudine dei chierici per tutte le Chiese', IV. ASCRIZIONE, PASSAGGIO E TRASFE- RIMENTO DEI CHIERICI: QUESTIONI INTERCODICIALI: 1. Ascrizione di un chierico orientale ad una diocesi latina e incardinazione di un chierico latino in un 'eparchia orientale', 2. Passaggio (escardinazione) di un chierico ad altra Chiesa sui iuris e cambiamento dei rito; 3. Transmigratio clerici', 4. Chierici uxorati domiciliati in territori latini', V. LA PERDITA DELLO STATO CLERICA­LE: 1. Introduzione; 2.1 modi di perdita dello stato clericale', 3. Perdita dello stato clericale e di­spensa dal celibato', 4. EJfetti derivanti dalla perdita dello stato clericale', VI. IL RESCRITTO DI RIAMMISSIONE NELLO STATO CLERICALE. PREMESSA Lo statuto dei chierici è qui presentato dal punto di vista specifico della nor­matíva orientale. Per coglieme le caratteristiche peculiari è del tutto evidente che si instauri una sorta di confronte con la normatíva latina; pertanto, è sotto questo specifico profite che saranno analizzate le norme ehe integrano lo statuto dei chierici secondo la legislazione orientale. Tuttavia, bisogna tener presente che alcuni aspetti peculiari del diritto orien­tale, öltre che costituire una specificità, danno luogo pure a problematiche ehe si fondano su orientamenti nonnativi ehe, a volte, mettono in risalto la legittima va­riété delle Chiese orientali rispetto alla Chiesa latina e ehe, altre volte, necessita- no di avvicinarsi all’argomento dei chierici con uno sguardo, per cosi dire, sinot- tico, in modo da creare una sintonia interecclesiale. La specificità, dunque, del diritto orientale, in tema di statuto canonico dei chierici si coglie più pienamente non solo considerando le norme proprie e ap- partenenti unicamente al CCEO o al diritto particolare delle singole Chiese sui iuris, ma anche instaurando una specie di dialogo tra il CIC e il CCEO, specie 1 Riprendo sommariamente qui quanto già esposto nel mio commento al Titolo X del CCEO: De clericis, in P.V. Pinto (a cura di), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Libreria Editrice Vaticana, Città dei Vaticano 2001, 288-291; 315-342.

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