Folia Canonica 10. (2007)

STUDIES - Dimitrios Salachas: Conciliarita e autorita nella Chiesa - Il concetto del Protos tra i vescovi a diversi livelli nel documento di Ravenna (13 ottobre 2007)

22 DIMITRIOS SALACHAS prendere come capo, ma alio specifico Vescovo della metropoli, a cui sottostare, quale responsabile dell’intera provincia. Indubbiamente già prima del primo Concilio ecumenico di Nicea (325) le Chiese locali di una stessa provincia romana si organizzano attorno alla città ma­dré {metropolis) e al suo Vescovo, il Metropolita. Lo storico Eusebio parla dei Vescovi ehe si riunivano per «province», in sinodi per la controversia circa la data di Pasqua5. Il termine «eparchia» nei canoni antichi designa una istituzione già solidamente stabilita, cioè la provincia ecclesiastica (una “regione” più o meno ampia), mentre il termine «paroecia» designa la Chiesa locale retta dal Ve­scovo, suffraganeo dei Metropolita. «E storicamente provato ehe questi sinodi “provinciali” sono certamente i più antichi nella Chiesa. Questi sinodi provin­ciali si allargarono sempre più fino a comprendere tutti i Vescovi di una “nazio- nalità”. Come si sa nelFambito dell’impero romano convivevano moite naziona- lità; popoli, cioè, di nazioni diverse. Spesso anche le stesse circoscrizioni roma­ne comprendevano più di una nazionalità e, d’altronde, le circoscrizioni spesso mutavano»6. Dal can. 34 degli Apostoli emergono due principi: «II primo principio è che in ogni provincia ci deve essere un solo capo - un’istituzione di unità. Non c’è possibilité di rotazione o di ministère collettivo, ehe sostituisca questo capo unico. Le Chiese episcopali locali non possono fare nulla senza la presenza di questo “uno”. D’altra parte, questo canone fornisce un secondo principio fondamentale, ehe cioè 1’ “uno” non puô fare nulla senza i molti. Non esiste nessun ministère o istituzione di unità ehe non sia espresso sot­to forma di comunione»7. La concezione orientale della Chiesa richiede un’istituzione ehe esprima l’unicità della Chiesa, e non semplicemente la sua molteplicità. Ma la molteplicità non deve essere soggetta ail’ unità; è un elemen­to costitutivo di essa. Unità e molteplicità coincidono in un’istituzione ehe pos- siede un ministère con due aspetti: il ministère del Protos (del primo) e il mini­stère dei “molti”, cioè dei capi delle singole Chiese locali8. Il can. 34 degli Apostoli, sebbene non usi il termine «sinodo», esprime e de- scrive chiaramente il principio della sinodalità, dandone anche il fondamento te- ologico e il significato dossologico. L’azione sinodale dei Vescovi nella concor­dia rende culto e gloria a Dio Trino. La sinodalità non distrugge né diminuisce l’autonomia di ogni Vescovo nel governo della propria Chiesa, ma afferma la 5 Eusebio DI Cesarea, Historia Ecclesiastica, V, XXIII, 2-3, in Sources Chrétiennes (SC) 41,66-67. 6 G. Ferrari, «Legislazione delle Chiese Bizantine», in Oriente Cristiano 24 (1984) 3, 20. 7 G. Zizioulas, «Cristologia, pneumatologia e istituzioni ecclesiastiche: un punto di vista ortodosso», in Cristianesimo nella Storia 2(1981) 121. 8 Cf. Ib., 121-122.

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