Folia Canonica 10. (2007)

STUDIES - Pablo Gefaell: Il diritto particolare nell'attuale sistema del diritto canonico. Approfondimento tecnico dell'interpretazione del CIC c. 135 § 2 e del CCEO c. 985 § 2

192 PABLO GEFAELL ti, a mio avviso, i prowedimenti urgenti (e ancora più quelli provvisori) dovreb- bero essere presi soltanto daU’autorità amministrativa, vale a dire dal Patriarca: egli potrebbe precisare il modo di adempiere la legge superiore o urgere il suo adempimento mediante un decreto generale (CCEO can. 82 § 1, 1°) e, in ultimo estremo, riferire alia Sede Apostolica sullanécessité di precisare ulterionnente il diritto comune tramite un atto di natura legislativa (tramite un rescritto coram Sanctissimo oppure mediante un’interpretazione autentica approvata in modo specifico dal Romano Pontefice). Addirittura, il Sinodo dei Vescovi, in qualité di legislatore particolare, tramite il Patriarca potrebbe «ricorrere alia remonstratio, istituto canonico tradizionale per mezzo del quale i vescovi si rivolgevano al Ro­mano Pontefice per chiedergli la non applicazione di una legge universale nell’ambito delle loro giurisdizioni; la petizione produceva effetto sospensivo. L’istituto non è espressamente regolato, ma non si vedono difficoltáper attuarlo. Se attualmente non si usa questo stramento forse è perché nella pratica no se ne sente il bisogno, dovuto alle caratteristiche dell’ordinamento vigente»53. II. ALCUNI ASPETTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE DELLA Chiesa Passiamo ora a fare alcune considerazioni più di fondo. Manuel Arroba Con­de ha giá pariato delle basi ecclesiologiche della produzione normatíva partico­lare; Péter Szabó ci présenté il coordinamento interordinamentale a questo ri- guardo e Orazio Condorelli ci parlera della dialettica tra diritto comune e partico­lare lungo la storia. Questo mi obbliga a fare un discorso sintetico per non entrare nel terreno altrai. Tuttavia, ora vorrei accertare se il principio contenuto nel CIC can. 135 §2enelCCEO can. 985 §2, abbianell’ordinamento canonico orientale una portata diversa da quella che ha nel sistema legale latino. Infatti, l’origine dellapotestá dell’autoritá superiore nelle Chiese sui iuris fa ehe la competenza legislativa dei Sinodi dei Vescovi di queste Chiese non possa essere paragonata a quella delle Conferenze episcopali latine, con le conseguen- ze ehe tale affermazione genera riguardo alfintreccio tra diritto universale e di­ritto particolare. Javier Otaduy scriveva: «El derecho universal no es una magnitud ajena y limi- tadora de las Iglesias particulares, sino constitutiva de su esencia y de su eficacia 53 Baura, La posizione del diritto particolare, o.c., 168, ehe cita E. Labandeira, La “re­monstratio "y la aplicaciôn de las ley es universales en la Iglesia particular, in «lus Canoni­cum» 48 (1987), 711-740. Guth afferma ehe «le lus remonstrandi épiscopal est si évident pour le législateur de l’Église universelle, qu’il ne lui a même pas semblé utile de l’inscrire spécialment dans le Codex Iuris Canonici en vigueur. C’est pour cette raison aussi que \e coe­tus “Depopulo Dei ”, (...) à entre autres jugé superflu d’évoquer le droit de remontrance épi­scopal, désigné comme principium iuris dans le can. 245 § 1 du project, devenu can. 392 § 1 du CIC 1983» (H. J. Guth, "lus remonstrandi l'institution juridique du droit de remontrance épiscopal, in «Revue de droit canonique» 52/1 [2002], 153-165 [qui, 164]).

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