Folia Canonica 9. (2006)
STUDIES - Carlos Larrainzar: L'edizione critica del decreto di Graziano
90 CARLOS LARRAINZAR 15. L’uso di una terminológia adeguata è decisivo infine per approfondire l’interpretazione dell’ingente massa di dati che oggi possediamo in riferimento al Decretum Gratiani come per proporre approcci originali che possano fecon- dare le nuove scoperte sulla tradizione manoscritta. È probabile allora che alcune supposizioni tacite, molto comuni, debbano essere discusse: se Sg ha a che fare con le origini dell’opera, ad esempio, non vi è ragione per supporre ehe F Ur-Gratian debba per forza essere legato al mondo bolognese e il suo ambiente proprio potrebbe essere semmai la letteratura teologica e scritturistica del milieu francese.29 Allô stesso modo, se il Decretum di Fd émula le collezioni canoniche più classiche del primo millennio per il numero delle sue auctoritates, è vero perô ehe non pochi dei suoi dicta mostrano apporti e arricchimenti di metodo provenienti dai primi legisti.30 29 Cf. i nuovi apporti biografici di E. de León, ‘La biográfia di Graziano’, in E. De León (ed.), La cultura giuridico-canonica medioevale. Premesse per un dialogo ecumenico (Milano 2003) 89-107 e anche la sua sintesi ‘Graciano’, in R. Domingo (ed.), Juristes universales. Volumen I. Juristas antiguos (Madrid 2004) 314—318. Si veda inoltre lo studio di G. Mazzanti, ‘Graziano e Rolando Bandinelli’, in Studi di storia deldiritto., //(Milano 1999) 79-103. Questa convergenza di ambienti e metodi viene illustrata con grande maestria nei lavori di A. Padovani, Perché chiedi il mio nome? Dio, Natura e Diritto nel secoloXII (Torino 1997), Ch. Meyer, Die Distinktionstechnik in der Kanonistik des 12. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des Hochmittelalters (Leuven 2000), G. Mazzanti, ‘Imerio: Contributo a una biográfia’, in Rivista Internazionale di Diritto Comme 11 (2000) 117-182, E. Spagnesi, ‘Imerio teologo, una riscoperta necessaria’, in Studi medievali 42 (2001 ) 325-379 e ‘Graziano nella Cronaca Urspergense’, in E. de León (ed.), La cultura giuridico-canonica medioevale. Premesse per un dialogo ecumenico (Milano 2003)419-436. Cf. inoltre lo studio suif identifi- cazione delle glosse imeriane, sia certe che plausibili, di A. Padovani, ‘Il titulo De Summa Trinitate et fide catholica (C. 1.1) nell’esegesi dei glossatori fino ad Azzone. Con tre interludî su Imerio’ inM. Ascheri — G. COLLI (ed.),Manoscritti, editoriaebibliotechedalmedioevoail'etci contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno (Roma 2006) 1075-1123,inparticolare 1087-1109. E, per parte mia, la “pista francese” a Gratianus mi porta a insistere nelle valutazioni del contesto storico proposte in C. Larrainzar, ‘Las raices canonicas de la cultura juridica occidental’, in Annaeus 1 (2004) 207-224, poiché questa pro- spettiva non appare sufficientemente evidenziata nella solida monográfia di H. Lange, Römisches Recht im Mittelalter. Band I. Die Glossatoren (München 1997). 30 Sulla interazione reciproca tra i primi legisti e canonisti, si veda soprattutto lo studio di J. M. VlEJO-XlMÉNEZ, ‘La recepción del derecho romano en el derecho canónico’, in Ius Ecclesiae 14 (2002) 375-414 e in generale, in riferimento ai testi romanistici del Decretum, i suoi studi: ‘EI Derecho romano nuevo en el Decreto de Graciano’, in ZRG Kan. Abt. 119 (2002) 1—19, ‘La reláción del Liber Divinarum Sententiarum con la Concordia discordantium canonum’ in O. Condorelli (ed.), “Panta rei Studi dedicati a Manlio Bellomo 5 (Roma 2004) 435-471, ‘Las etapas de incorporación de los textos romanos al Decreto de Graciano’, Proceedings of CataniaMlC C-12 (Città del Vaticano 2006) 139-152, assiemecon i suoi lavori citati sopra alle note 13, 16 e 26. Per parte mia, ho affrontato il terna commentando la patemità del Decretum in C. Larrainzar, ‘La firma bolonesa’, sopra alla nota 28.