Folia Canonica 9. (2006)

STUDIES - Carlos Larrainzar: L'edizione critica del decreto di Graziano

90 CARLOS LARRAINZAR 15. L’uso di una terminológia adeguata è decisivo infine per approfondire l’interpretazione dell’ingente massa di dati che oggi possediamo in riferimento al Decretum Gratiani come per proporre approcci originali che possano fecon- dare le nuove scoperte sulla tradizione manoscritta. È probabile allora che alcune supposizioni tacite, molto comuni, debbano essere discusse: se Sg ha a che fare con le origini dell’opera, ad esempio, non vi è ragione per supporre ehe F Ur-Gratian debba per forza essere legato al mondo bolognese e il suo ambiente proprio potrebbe essere semmai la letteratura teologica e scritturistica del milieu francese.29 Allô stesso modo, se il Decretum di Fd émula le collezioni canoniche più classiche del primo millennio per il numero delle sue auctoritates, è vero perô ehe non pochi dei suoi dicta mostrano apporti e arricchimenti di metodo provenienti dai primi legisti.30 29 Cf. i nuovi apporti biografici di E. de León, ‘La biográfia di Graziano’, in E. De León (ed.), La cultura giuridico-canonica medioevale. Premesse per un dialogo ecumenico (Milano 2003) 89-107 e anche la sua sintesi ‘Graciano’, in R. Domingo (ed.), Juristes universales. Volu­men I. Juristas antiguos (Madrid 2004) 314—318. Si veda inoltre lo studio di G. Mazzanti, ‘Graziano e Rolando Bandinelli’, in Studi di storia deldiritto., //(Milano 1999) 79-103. Questa convergenza di ambienti e metodi viene illustrata con grande maestria nei lavori di A. Padovani, Perché chiedi il mio nome? Dio, Natura e Diritto nel secoloXII (Torino 1997), Ch. Meyer, Die Distinktionstechnik in der Kanonistik des 12. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Wis­senschaftsgeschichte des Hochmittelalters (Leuven 2000), G. Mazzanti, ‘Imerio: Contributo a una biográfia’, in Rivista Internazionale di Diritto Comme 11 (2000) 117-182, E. Spagnesi, ‘Imerio teologo, una riscoperta necessaria’, in Studi medievali 42 (2001 ) 325-379 e ‘Graziano nella Cronaca Urspergense’, in E. de León (ed.), La cultura giuridico-canonica medioevale. Premesse per un dialogo ecumenico (Milano 2003)419-436. Cf. inoltre lo studio suif identifi- cazione delle glosse imeriane, sia certe che plausibili, di A. Padovani, ‘Il titulo De Summa Tri­nitate et fide catholica (C. 1.1) nell’esegesi dei glossatori fino ad Azzone. Con tre interludî su Imerio’ inM. Ascheri — G. COLLI (ed.),Manoscritti, editoriaebibliotechedalmedioevoail'etci contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno (Roma 2006) 1075-1123,inparticolare 1087-1109. E, per parte mia, la “pista francese” a Gratianus mi porta a insistere nelle valutazioni del contesto storico proposte in C. Larrainzar, ‘Las raices canonicas de la cultura juridica occidental’, in Annaeus 1 (2004) 207-224, poiché questa pro- spettiva non appare sufficientemente evidenziata nella solida monográfia di H. Lange, Römi­sches Recht im Mittelalter. Band I. Die Glossatoren (München 1997). 30 Sulla interazione reciproca tra i primi legisti e canonisti, si veda soprattutto lo studio di J. M. VlEJO-XlMÉNEZ, ‘La recepción del derecho romano en el derecho canónico’, in Ius Eccle­siae 14 (2002) 375-414 e in generale, in riferimento ai testi romanistici del Decretum, i suoi studi: ‘EI Derecho romano nuevo en el Decreto de Graciano’, in ZRG Kan. Abt. 119 (2002) 1—19, ‘La reláción del Liber Divinarum Sententiarum con la Concordia discordantium cano­num’ in O. Condorelli (ed.), “Panta rei Studi dedicati a Manlio Bellomo 5 (Roma 2004) 435-471, ‘Las etapas de incorporación de los textos romanos al Decreto de Graciano’, Proce­edings of CataniaMlC C-12 (Città del Vaticano 2006) 139-152, assiemecon i suoi lavori ci­tati sopra alle note 13, 16 e 26. Per parte mia, ho affrontato il terna commentando la patemità del Decretum in C. Larrainzar, ‘La firma bolonesa’, sopra alla nota 28.

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