Folia Canonica 9. (2006)
STUDIES - Pablo Gefaell: Impegno della Cingregazione per le Chiese orientali a favore delle comunita orientali in diaspora
120 PABLO GEFAELL Curia romana manifestario tramite istruzioni, direttori, ecc., che sono peró indi- rizzati soltanto alla Chiesa latina7. Talvolta mi sono domandato il perché della scarsa attività di questo genere svolta dalla Congregazione Orientale, e se forse non sarebbe utile ehe alcuni di questi documenti latini fossero “tradotti” - nel senso di adattati secondo le esigenze e le tradizioni proprie - anche per le altre Chiese sui iuris, mediante appositi atti della Congregazione per le Chiese orientali. Va notato ehe moite volte la Congregazione è coinvolta nella stessura di documenti di altri Dicasteri applicabili anche agli orientali8, ma la produzione di questo tipo di documenti svolta direttamente dalla Congregazione Orientale po- trebbe sembrare poca. Tuttavia, bisogna tener presente che la Congregazione Orientale ha un ruolo molto delicato, perché deve rispettare con cura Pautonómia di ogni singola Chiesa sui iuris, il cui Sinodo dei Vescovi svolge queste attività di promozione, animazione e coordinamento, ali’interno dei proprio territorio. Quindi, in fin dei conti, giudicare sulla nécessité di tali “traduzio- ni” e metterle in atto sarebbe responsabilité dell’autorità superiore di ogni Chiesa sui iuris. Comunque, come si sa, per gli orientali della diaspora le leggi del proprio Sinodo non hanno forza vincolante (tranne quelle liturgiche), a meno ehe siano state approvate dalla Sede Apostolica (i.e., la Congregazione Orientale) oppure ehe il Vescovo eparchiale in diaspora dia ad esse valore giuridico nella sua eparchia (CCEO can. 150 §§ 2-3). Forse la Congregazione potrebbe incorag- giare i Sinodi a prendere tali misure... II. La diaspora in rapporto con la Congregazione Orientale Se la Congregazione Orientale è al servizio di tutte le Chiese orientali cattoli- che, a maggior ragione essa si prende cura dei fedeli e delle circoscrizioni orientali che si trovano al di fuori dei territorio proprio delle Chiese orientali. Ciô è conseguenza diretta del limite territoriale della potestà dei Patriarchi e dei Sinodi dei Vescovi delle Chiese sui iuris (CCEO c. 78 § 2 e 150 § 2). Come regola generale si potrebbe dire ehe un fedele in diaspora dipende dalla Sede Apostolica in 7 Cfr., per esempio, Congregazione per il Clero, Direttorioper la vita e ministero dei presbiteri, 31 gennaio 1994; Congregazione per il Culto divino E la Disciplina dei Sacramenti, Istr. Redemptionis Sacramentum, 24 marzo 2004. Da parte sua, il Pontificio Consiglio per i T esti Legislativi benché abbia competenza pure sulle Chiese orientali, produce a volte documenti riguardanti solo la Chiesa latina che - ritengo - sarebbero anche molto convenienti per le Chiese orientali : penso, per esempio, alla recente Istmzione Dignitas Connubii, del 25 gennaio 2005, sulle norme processuali da seguirsi nelle cause di nullité matrimoniale. 8 Basti pensare all’istruzione del Pontificio Consiglio perla Pastorale dei Migranti e gli Itineranti, Erga migrantes caritas Christi, del 3 maggio 2004 (cfr. nn. 52-55 e artt. 19—21), ed alcuni altri.