Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi dal Lago: Il diritto canonico come problema teologico
IL DIRITTO CANONICO COME PROBLEMA TEOLOGICO 87 gia, l’antropologia culturale, ecc. Specialmente nel campo dei diritto matrimoniale questa interdisciplinarité è assolutamente necessaria e oggi va sempre più sviluppandosi. Una questione non risolta è invece quella del metodo da seguire. Secondo al- cuni la canonistica è una disciplina giuridica con metodo giuridico (è l’opinione tradizionale, oggi quasi del tutto abbandonata, perché lascia i presupposti teolo- gici al di fuori della canonistica); secondo altri è una disciplina teologica con metodo giuridico (la formula venne coniata da Klaus Mörsdorf, e rappresenta una soluzione oggi accusata di dualismo). Corecco ha proposto la formula, secondo cui la canonistica è «una disciplina teologica con metodo teologico».16 Inftne c’è chi ha tentato di fondere tra loro i diversi metodi, creando una formula ibrida: la canonistica è una disciplina teologica die procede con un metodo teologico per quanto riguarda lo studio delle fonti e con un metodo giuridico per quanto riguar- da la tecnica e la formulazione/applicazione delle leggi. Personalmente propen- do per questa ultima soluzione di un metodo misto, perché ogni disciplina teologica deve avere un proprio metodo e puô servirsi di quelli più appropriati per rag- giungere il suo oggetto specifico. Basti pensare, ad es., ai vari metodi dell’esegesi biblica o della ricerca storica. «Fino a quando il diritto canonico si identificava con la norma positiva, il suo ambito era del tutto distinto da quello della teológia dogmatica. Se invece per diritto canonico intendiamo 1’aspetto istituzionale e strutturale della chiesa, la scienza giuridica non è che un momento dello studio teologico della chiesa stessa, ehe approfondisce con proprio metodo determinati aspetti della realtà ecclesiale, chiamati appunto giuridici».17 In questo senso si âpre un campo di ricerca assai vasto: penso ad esempio all’impegno di confrontare 1’immagine di chiesa ehe ci propongono la Scrittura e il Vaticano II con 1’immagine concreta di chiesa contenuta nel CIC/1983 e con le realizza- zioni di chiesa ehe la pastorale odiema sta compiendo. II diritto canonico non do- vrebbe soltanto rimanere ancorato alie nonne stabilite, ma suggerire anche opportuni ambiti di sperimentazione e di decentramento, prima di giungere a deter- minazioni definitive. Conclusione Mi piacé concludere queste brevi note con 1’auspicio che mohi anni fa, nel 1966, Eugenio Corecco formulává in un articolo significativamente intitolato II rinnovo metodologico dei diritto canonico: «Se vuole ritrovare la sua funzione 16 Cf. L. GEROSA, La legge canonica quale «ordinatio fidei», in Antropologia.fede e diritto ecclesiale, Milano 1995, 15-31, qui 17. 17 Cf. A. LONGHITANO, IIdiritto nella realtà ecclesiale, in Aa. Vv., //diritto nel mistero della chiesa, vol. 1, Roma 1986, 99.