Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi dal Lago: Il diritto canonico come problema teologico
84 LUIGI DAL LAGO giustizia nelle relazioni che intercorrono fra i membri di tale popolo. Accentuano quindi il carattere strettamente giuridico della legislazione ecclesiastica, separando la teológia dalla canonistica. La scuola tedesca insiste maggiormente sugli elementi genetici della chiesa, cioé sulla Parola e sui sacramenti, e considera il diritto canonico come una scienza teologica ehe procede con un metodo giuridico. Sviluppando questa visione kerigmatico-sacramentale, che pure accettano quale punto di partenza, Corecco e Ghirlanda mettono in rilievo soprattutto la communio (koinonia ) della chiesa, in cui vedono la causa materiale, formale e finale dei diritto canonico, come cercheremo di spiegare nel punto seguente. Accanto a queste varie scuole (e talvolta contro di esse), si pone anche una tendenza alia deteologizzazione dei diritto canonico (e di conseguenza alia de- giuridizzazione della teológia), i cui principali rappresentanti sono Peter Hui- zing e Jiménez-Urresti. Nel senso inteso da questi autori, si tratta di rendersi conto della relatività del diritto canonico, che non deve fare affermazioni teologiche (ad es. l’identità tra contraito e sacramento nel matrimonio, cf. can. 1055 §2 del CIC/1983), ma rimanere sui piano disciplinare e regolativo dei rapporti ecclesia- li. Percio Huizing propone di non usare più il termine “diritto canonico” {Kirchenrecht), ma “ordinamento ecclesiale” {Kirchenordnung). In tal modo verreb- be messo in rilievo il carattere pastorale delle leggi canoniche e il loro servizio (e subordinazione) alla cura d’anime. Questa visione présenta utili spunti,10 ma corre il pericolo di ridurre fortemente la certezza del diritto e la sua valenza vin- colante in modo universale. III. IL DIRITTO CANONICO COME ORDO COMMUNIONIS L’importanza della ecclesiologia di comunione per comprendere il significato del diritto canonico e il posto che gli spetta, è stata messa in rilievo autorevol- mente da Giovanni Paolo II, nel momento stesso della promulgazione dei nuovo Codice: «II Codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della chiesa. AI contrario il suo scopo è piuttosto di creare nella società ecclesiale un ordine tale ehe, as10 Cf. P. Huizing, cap. L 'Ordinamento della chiesa, in Mysterium Salutis, vol. 8, Brescia 1975,193-228. Come esempio della configurazione storica di molti aspetti istituzionali della chiesa, quali il papato, la carica episcopale, il sacerdozio, ecc., H. porta la discussione circa il significato di Mt. 16,19: «II contenuto concreto attualmente posseduto da questi uffici [...] sono tanto la realizzazione di un dato già esistente nella Sacra Scrittura, quanto anche il risul- tato di una evoluzione storica. [...] Női oggi, senza l’aiuto dell’esegesi e quindi di una scienza, non riusciamo più a capire cosa significhi ad es. dare a qualcuno “le chiavi dei regno dei cieli”; per Pietro invece, sarebbe risultato incomprensibile se Gesù gli avesse detto: “Ti do la suprema giurisdizione su tutti i vescovi e su tutte le chiese”» (qui 208-209).