Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
50 LUIGI SABBARESE per Suprema Autorità deve intendersi la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, quale mandante; mentre l’Istituto mandatario puô essere sia clericale sia laicale, e quest’ultimo sia maschile ehe femminile.77 Come si puô notare, FIstruzione ha ampliato il concetto di mandatario,78 una volta limitato ai soli Istituti clericali. Tale limitazione rimane certamente ancora in vigore, nel caso Ia collaborazione missionaria richiesta esiga Fordine sacro per Fesercizio dei ministero. Spetta unicamente al Superiore generale, a nome delFIstituto, assumere il mandato, ehe viene concesso con decreto dalla Congregazione per Fevangelizzazione dei popoli, su istanza dei Vescovo, dopo ehe questi ha richiesto il parere della propria Conferenza e lo ha comunicato per iscritto al Dicastero competente. II mandato si estingue per revoca esplicita da parte deli’autorità che lo ha concesso, dopo aver sentito le parti. II sistema dei mandato non applica in maniera rigida il cosiddetto diritto di esclusività, riservato nel sistema della commissio al mandatario, cosi ehe il Vescovo puô ammettere nella propria diocesi altri Istituti, anche senza mandato, e senza sentire Flstituto ehe aveva ricevuto un precedente mandato, salvo ehe la convenzione con questo contenga una clausola limitativa in tal senso. Quando le circoscrizioni missiona- rie vengono erette in diocesi cadono sotto il sistema del mandato, venendo a cessare il regime giuridico della commissio. In tal caso dovrà intervenire una convenzione tra Vescovo e Istituto sui modo di continuare in loco Fapostolato missionary. Le convenzioni tra Ordinari del luogo e Istituti vengono raccomandate soprattutto per favori re una efficace collaborazione e per incrementare i reciproci rapporti, secondo il duplice schema fornito dalla Congregazione: «A. Specimen conventionis sub novo systemate iuridico mandati» e «B. Specimen conventionis absque mandato».79 LTstruzione si chiude con alcune indicazioni generali sui beni temporali e la loro retta amministrazione. Si propone la classica distinzione tra beni di persone giuridiche soggette alFOrdinario dei luogo e beni di persone giuridiche soggette allTstituto, per cui nel primo caso si osserva il diritto comune, mentre nel secondo caso anche il diritto proprio e gli statuti per le missioni. Nel caso, poi, di ele- mosine, ferma restando Fintenzione delFofferente, vale un duplice principio: quelle ricevute per una circoscrizione missionaria o per le missioni di un Istituto vengono rimesse a chi regge la circoscrizione o Flstituto, mentre quelle ricevute intuitu personae vanno al missionario o allTstituto, secondo le determinazioni dei diritto proprio o degli statuti per le missioni. 77ECM, 1/756-757. 78 LTstruzione précisa il significato ainpio da dare al termine “Istituti missionari”: «Nomine Institutorum Missionalium veniunt Ordines, Congregationes, Instituta et Adsociationes sive virorum sive mulierum quae in Missionibus laborant», in ECM1/748, nota indicata con *. 79 Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda Fide, Appendix, Schemata contractuum inter Episcopos rcsidentiales vel alios Ordinarios locorum, in territoriis missionum, et Instituta Missionalia, in Leges Ecclesiae IV, 3721,5486-5490.